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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1975, n. 46

INTEGRAZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL' ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1973, N. 3 " INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 175 del 13 dicembre 1975

Art. 2
Alla iscrizione del maggior stanziamento di lire 400.000.000 previsto dall'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

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