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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1975, n. 46

INTEGRAZIONE DEL FONDO PREVISTO DALL' ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1973, N. 3 " INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 175 del 13 dicembre 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Lo stanziamento annuale per il concorso regionale nel pagamento degli interessi, costituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 1973 n. 3, è elevato, per l'esercizio finanziario 1975 e seguenti, da lire 200.000.000 a lire 600.000.000.
Art. 2
Alla iscrizione del maggior stanziamento di lire 400.000.000 previsto dall'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio stesso.
Art. 3
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap. 70140 " Concorso negli interessi sui crediti di esercizio alle aziende artigiane " L.400.000.000
b) Variazione in diminuzione:
Cap. 75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.400.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 dicembre 1975

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