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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1975, n. 48

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1974, N. 40 " CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI N. 58 CONTRATTI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO MEDICO - SOCIALE DI STUDENTI ISCRITTI A UNA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'EMILIA - ROMAGNA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 183 del 24 dicembre 1975

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il finanziamento dei contratti di ricerca previsti dalla legge regionale 19 agosto 1974, n. 40, per l'anno accademico 1974- 1975, rinnovabili per il successivo anno accademico, è prorogato con carattere di continuità, alle stesse condizioni e modalità nonchè per il raggiungimento delle medesime finalità di cui alla suddetta legge.
Resta comunque salvo che il contratto di ricerca può essere rinnovato soltanto per l'anno accademico successivo a quello in cui fu stipulato, alle condizioni previste dall'art. 5 della citata legge 19 agosto 1974, n. 40 Sito esterno.
I termini previsti dalla suddetta legge e stabiliti per la sua finalità limitata all'anno accademico 1974- 1975 e all'eventuale rinnovo del contratto di ricerca per l'anno accademico successivo, sono modificati in modo da realizzare lo scopo stabilito dal precedente primo comma.
Art. 2
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono finanziati con i fondi di cui al capitolo 15070 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, che è stato dotato dello stanziamento necessario con l'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 21.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 dicembre 1975

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