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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 18

RIORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE, AGEVOLATA E CONVENZIONATA, NONCHE' DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE, TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 Sito esterno ED AL DPR 15 GENNAIO 1972, N. 8 Sito esterno - DELEGHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 26 marzo 1975

Titolo I
URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE, SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA - ESPROPRIAZIONI
Capo I
Ripartizione delle competenze tra gli organi della Regione
Art. 2
Nelle materie di cui al presente titolo, al Consiglio regionale spetta:
1) emanare gli atti di carattere normativo, ivi compresi gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima;
2) approvare:
a) nei casi previsti dalla legge, i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i bilanci consuntivi degli enti, aziende e consorzi i cui atti non sono sottoposti all'organo regionale di controllo, nonchè i documenti programmatici le relazioni ad essi allegate;
b) i piani territoriali di coordinamento e relative varianti di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
c) i piani urbanistici delle Comunità montane e relative varianti di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno;
d) i piani paesistici e relative varianti indicati nell' art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno;
e) i programmi di localizzazione previsti dall'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
3) provvedere:
a) alle nomine spettanti alla Regione presso enti, aziende, consorzi, commissioni e comitati quando espresse disposizioni non ne attribuiscano la competenza ad altri organi regionali;
b) alla costituzione ed allo scioglimento di enti, aziende e consorzi obbligatori, nonchè di società interregionali in relazione alle materie di cui al presente titolo;
c) alla designazione, nei casi previsti dalla legge, degli organi di amministrazione ordinaria di enti, aziende e consorzi;
d) alle incombenze indicate nella lettera f) dell' art. 5 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036 Sito esterno;
4) definire gli indirizzi politico - amministrativi ai quali dovranno conformarsi gli strumenti urbanistici;
5) autorizzare:
a) la formazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
b) la formazione dei piani regolatori intercomunali e relative varianti di cui all'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
c) la formazione dei piani delle zone da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
6) disporre l'elenco dei comuni obbligati alla redazione del piano regolatore generale;
7) indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
8) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno;
9) coordinare ed indicare le priorità delle richieste di finanziamento sul fondo speciale di urbanizzazione, avanzate dai comuni interessati, di cui agli artt. 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno;
10) eleggere i tre membri del consiglio d' amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari operanti su un territorio provinciale con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di cui all'art. 6 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno;
11) nominare i componenti della commissione tecnica costituita presso ciascun istituto autonomo per le case popolari, si sensi dell'art. 63 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno;
12) designare i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio d' amministrazione del consorzio regionale degli istituti autonomi per le case popolari, di cui all'art. 7 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1036 Sito esterno;
13) fornire le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, numero 1035 Sito esterno;
14) determinare le norme tecniche di cui alla lettera
15) esercitare le funzioni di vigilanza, trasferite alla Regione, su enti, aziende e consorzi, fermo restando il potere di iniziativa e di attuazione della Giunta di cui all'art. 24 dello statuto.
Art. 3
Nelle materie di cui al presente titolo, il Presidente della Regione:
1) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione;
2) emana:
a) i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli organi competenti;
b) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi competenti in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e di comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale, o comunque operanti nell'ambito della stessa;
3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 26 dello statuto;
4) esercita le funzioni:
a) attribuitegli specificatamente dalla presente legge;
d) delegate espressamente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della presente legge;
5) stipula le convenzioni previste dagli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.
Al Presidente della Regione spettano altresì le attribuzioni conferitegli dalle vigenti disposizioni.
Gli atti di cui al punto 2) possono essere delegati dal Presidente ai singoli componenti la Giunta.
Art. 4
La Giunta esercita, nelle materie di cui al presente titolo, le funzioni trasferite o delegate non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione, previste specificatamente in articoli della presente legge. Spetta, comunque, alla Giunta:
1) approvare:
a) i piani regolatori generali e relative varianti di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
b) i regolamenti edilizi ed i programmi di fabbricazione e relative varianti, di cui all'art. 36 della citata legge urbanistica;
c) le convenzioni - tipo da stipularsi per categoria di interventi, ai sensi degli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
d) i piani dei comuni o loro consorzi, per le zone da destinare agli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
e) le deliberazioni dei consigli comunali indicanti la scelta delle aree per la costruzione di asili - nido non in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti comunali. Tale approvazione costituisce variante al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente o adottato e comporta, altresì, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonchè l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori;
f) i piani di zona di edilizia economica e popolare e loro varianti di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno;
g) i piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
2) predisporre:
a) i piani paesistici previsti dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno;
b) i piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
c) i programmi di localizzazione di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
3) autorizzare la presentazione di varianti ai piani regolatori comunali generali;
4) rilasciare:
a) i nulla - osta all'autorizzazione comunale di piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
b) i nulla - osta alle licenze in deroga ai piani regolatori generali ed ai regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 Sito esterno;
5) delimitare i centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
6) richiedere ai comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, l'adozione delle deliberazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
7) costituire i consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
8) nominare il presidente e, ove richiesto dai vigenti statuti, il vice - presidente degli istituti autonomi per le case popolari, nonchè il componente del collegio sindacale con funzione di presidente, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
9) intervenire sulla base dei ricorsi di cui al nono comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, e provvedere a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32 della legge stessa;
10) adottare, a norma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1974 n. 247 Sito esterno, i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli adempimenti previsti dall'art. 1 della stessa legge;
11) disporre la sospensione dei lavori prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 Sito esterno;
12) esercitare:
a) le attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi ai sensi dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
b) i poteri trasferiti alla Regione di cui agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, relativamente alle violazioni ed illegittimità inerenti ai piani urbanistici nonchè alle vigenti norme urbanistiche;
c) le attribuzioni di cui all'art. 29 ed al secondo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
d) le funzioni conferite genericamente alla Regione dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972, eccetto quelle attribuite specificatamente al Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta dai medesimi decreti, nonchè dal precedente art. 2.
Le funzioni amministrative di competenza della Giunta, di cui ai precedenti commi, possono essere da quest' ultima delegate al Presidente o a singoli componenti della Giunta stessa, sulla base delle direttive da questa deliberate.
Spetta al Presidente della Giunta il coordinamento delle funzioni delegate.
Art. 5
I compiti attribuiti agli uffici tecnici erariali dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno, al fine della erogazione da parte del comune della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo stesso, sono demandati alle commissioni provinciali di cui all' art. 11 della presente legge.
I comuni richiederanno direttamente alle citate commissioni le valutazioni di cui sopra.
Art. 6
Il Consiglio e la Giunta, nei casi previsti dal successivo art. 33, adottano i provvedimenti di loro competenza sentita la 1a sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29, oppure la medesima sezione in formazione ridotta, di cui all'art. 32, secondo le rispettive attribuzioni.
Il Consiglio e la Giunta possono chiedere il parere del predetto organo consultivo in ordine a qualsiasi altro argomento attinente alle materie contemplate nel presente titolo.
La Giunta provvede in ordine all'approvazione dei piani regolatori generali e delle relative varianti, sentita anche la competente commissione consiliare.
Su richiesta del Presidente della Regione, i provvedimenti di competenza della Giunta regionale, a norma dell'art. 4 della presente legge, possono essere sottoposti anche al parere della competente commissione consiliare.
Il Consiglio regionale può disporre che le competenti commissioni consiliari collaborino, ai sensi dell'art. 20 - quarto comma dello statuto, nella elaborazione dei singoli provvedimenti di competenza della Giunta.
Art. 7
Gli elenchi degli strumenti urbanistici presentati per l'approvazione e di quelli approvati sono pubblicati, con periodicità almeno trimestrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai soli fini statistici ed informativi.
Capo II
Delega di esercizio delle funzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
Art. 8
Fermo restando quanto prescritto dal successivo art. 9, l'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità di cui al DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno, con esclusione delle opere indicate nel successivo articolo 10, è delegato ai presidenti delle amministrazioni provinciali.
Art. 9
I Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, i Presidenti delle Comunità montane, i Presidenti dei Consorzi comunali per le opere di loro competenza, nonchè i Sindaci dei Comuni per le opere dei soggetti anche non territoriali sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi sia per la redazione di stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra funzionari dell'amministrazione che conferisce l'incarico.
E' altresì delegata ai medesimi l'autorizzazione all'occupazione temporanea e d' urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere di cui al precedente comma, ove sia stata già dichiarata l'urgenza ed indifferibilità dei lavori od essa discenda dalla legge o dall'approvazione dei relativi progetti.
Art. 10
Restano riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta regionale le funzioni espropriative, ivi compresi i provvedimenti di accesso e di occupazione temporanea ed urgente, attinenti alle opere regionali nonchè a quelle dello Stato, ove esse siano delegate alle Regioni.
Dette funzioni amministrative possono essere delegate ad un componente della Giunta regionale.
Il Consiglio regionale potrà delegare le predette funzioni, in casi particolari, al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio.
Art. 11
La determinazione definitiva delle indennità di esproprio o di occupazione d' urgenza, già di competenza degli uffici tecnici erariali, pur essa trasferita alle Regioni a norma del citato articolo 3 del DPR 15 gennaio 1972 n. 8 Sito esterno, è attribuita ad una speciale commissione provinciale competente per territorio e così costituita:
a) dal presidente dell'amministrazione provinciale oppure da un assessore dal medesimo delegato;
b) dall'ingegnere - capo dell'ufficio tecnico dell' amministrazione provinciale;
c) da tre collaboratori regionali esperti in materia di urbanistica, edilizia ed agricoltura e foreste, nominati dalla Giunta regionale;
d) da tre esperti in materia di estimazione di immobili, nominati dal Consiglio provinciale con votazione limitata a due nomi.
Il presidente della commissione può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze, senza diritto di voto, tecnici particolarmente esperti in speciali problemi.
La determinazione definitiva dell'indennità verrà comunicata dalla commissione direttamente all'ente espropriante.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, relativamente alle modalità procedurali ed alle impugnative nei confronti delle decisioni della commissione, si applicano le norme all'uopo contenute negli artt. 15, 19, 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, intendendosi sostituito il presidente dagli organi di cui agli artt. 9 e 10 per le ipotesi previste dagli articoli medesimi.
Art. 12
Nel corso della delega il Consiglio regionale può emanare direttive vincolanti riguardanti le funzioni delegate.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive di massima agli enti delegati. Tali direttive potranno essere vincolanti solo ove conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare.
Le direttive di carattere vincolante della Giunta o del Consiglio saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando, inoltre, le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 13
I provvedimenti espropriativi saranno comunicati alla Regione ed altresì pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 14
In caso di persistente inerzia degli organi delegati, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può invitare gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti.
Art. 15
Il Consiglio regionale disporrà annualmente i rimborsi per le spese eventualmente sostenute dagli enti ai quali appartengono gli organi delegati ai sensi del presente capo.
Art. 16
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate verrà disposta con decreti del Presidente della Giunta regionale.
A partire dalla data fissata da detti decreti, le pratiche espropriative di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 verranno trasmesse dagli enti interessati direttamente agli organi delegati competenti.
Art. 17
Gli organi di cui al presente capo, per l'esercizio delle funzioni delegate, potranno anche avvalersi degli uffici del genio civile compatibilmente con le funzioni ad essi attribuite dall'art. 37 della presente legge.
Titolo II
VIABILITA', ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE
Capo I
Ripartizione delle competenze tra gli organi della Regione
Art. 18
Nelle materie di cui al presente titolo, spettano al Consiglio regionale le attribuzioni indicate ai punti 1, 2 a), 3 a), 3 b), 3 c) e 15) del precedente art. 2.
Spetta inoltre al Consiglio:
- approvare i piani ed i programmi di investimenti in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale;
- destinare i finanziamenti necessari per l'attuazione di tali piani e programmi;
- esprimere parere sui programmi generali degli interventi di competenza statale;
- adottare i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare o da trasferire;
- adottare i provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione di strade regionali.
Art. 19
I pareri richiesti alla Regione da organi e amministrazioni statali, relativi a programmi settoriali od a singoli affari, opere o questioni nelle materie di cui al presente titolo, vengono formulati dalla Giunta a meno che il Consiglio regionale entro venti giorni dalla comunicazione, alla presidenza del Consiglio stesso, dell'oggetto da parte della Giunta medesima, non decida di avocare a sè l'espressione dei pareri medesimi, fermo restando quanto previsto dalla lettera l) del successivo art. 21.
A tal fine la presidenza del Consiglio regionale, a sua volta, comunicherà l'oggetto ai singoli consiglieri entro cinque giorni dalla ricezione.
Art. 20
Nelle materie di cui al presente titolo, spettano al Presidente della Regione le medesime attribuzioni indicate ai punti 1, 2 a), 2 b) e 3) dell'art. 3. Nelle stesse materie il Presidente stipula i contratti e le convenzioni per conto della Regione. Gli atti di cui alle lettere 2 a), 2 b) e 3) del citato art. 3, nonchè la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al presente articolo, possono essere delegati dal Presidente a singoli componenti della Giunta.
Art. 21
La Giunta esercita, nelle materie di cui al presente titolo, le funzioni trasferite o delegate esercitate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, le funzioni delle commissioni provinciali per l'edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 Sito esterno, nonchè le altre funzioni trasferite o delegate, già esercitate da qualsiasi altro organo centrale o periferico dello Stato, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base ai precedenti articoli 18, 19 e 20. Spetta, comunque, alla Giunta:
a) formulare le proposte relative ai piani e programmi di investimenti di competenza del Consiglio, nonchè le proposte relative alle conseguenti destinazioni di finanziamenti;
b) consentire, a richiesta degli enti interessati e nei casi di sopravvenuta e accertata necessità, una diversa utilizzazione dei contributi loro assegnati, nei casi in cui le rettifiche non comportino variazioni all'entità dei contributi concessi nè alla specie degli interventi programmati nè alle finalità delle opere da realizzare nè all'imputazione della spesa su altro capitolo del bilancio regionale;
c) approvare i progetti di qualsiasi importo relativi ad opere di competenza diretta della Regione da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione, provvedendo in quest' ultimo caso anche all'affidamento dei lavori all'ente concessionario mediante apposita convenzione. Nel caso di progetti superiori a L.300.000.000, la Giunta adotta le proprie determinazioni sentito il parere della II sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo articolo 29. Detto parere non è richiesto, salvo diversa determinanazione della Giunta, per i progetti inferiori a tale importo, i quali saranno comunque vistati, ai fini della congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dai responsabili degli uffici tecnici regionali competenti;
d) approvare i progetti predisposti dagli enti locali attuatori, relativi ad opere pubbliche per la cui esecuzione sia stata disposta la concessione del contributo regionale, nei soli casi di opere di carattere comprensoriale aventi rilevante interesse regionale e per le quali il Consiglio, su proposta della Giunta, all'atto della formazione del programma degli interventi abbia espressamente richiesto tale approvazione. In questi casi, sui progetti degli enti attuatori sarà previamente acquisito il parere della II sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29;
e) disporre la formale concessione dei contributi regionali agli enti beneficiari sulla base delle sole deliberazioni, divenute esecutive, di approvazione dei progetti adottati da parte degli enti medesimi senza procedere ad ulteriore approvazione dei progetti stessi, salvo i casi previsti nella precedente lettera d);
f) approvare i progetti di qualsiasi importo relativi ad opere pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana ed alle altre materie indicate all'art. 1 - lettera h - del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 Sito esterno, da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione e provvedendo in quest' ultimo caso anche all'affidamento dei lavori all'ente concessionario mediante apposita convenzione.
Nel caso di progetti superiori a Lire 300.000.000, la Giunta adotta le proprie determinazioni sentito il parere della II sezione del comitato consultivo regionale di cui al successivo art. 29. Detto parere non è richiesto, salvo diversa determinazione della Giunta, per i progetti inferiori a tale importo, i quali saranno comunque vistati, ai fini della congruità tecnica, finanziaria e funzionale, dai responsabili degli uffici tecnici regionali competenti;
g) adottare i provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione di strade costituenti la viabilità locale e provinciale;
h) approvare gli interventi e le opere connessi con il consolidamento e trasferimento di abitati, in esecuzione dei relativi provvedimenti di riconoscimento adottati dai competenti organi statali anteriormente al 1 aprile 1972 o dal Consiglio regionale a norma del precedente art. 18;
i) adottare, in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale, i provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative delegate alla Regione a norma dell'art. 13 - lettere a), b), c), d), e) del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno;
l) esprimere ai competenti organi statali i pareri di competenza regionale relativi a singoli affari, opere o questioni nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'ultimo comma dell'art. 8 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno, nonchè ai provvedimenti di cui alla lettera b) del primo comma dello stesso articolo;
m) autorizzare lavori di pronto intervento in connessione ad eventi calamitosi di carattere non particolarmente grave e nei casi in cui sia identificabile la competenza regionale, nonchè approvare le relative perizie e disporre eventualmente l'esecuzione dei lavori stessi in concessione.
Per le opere di competenza diretta della Regione, da eseguire direttamente, la Giunta regionale provvede alla emanazione di tutti gli atti successivi alla approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori. Essa provvede, tra l'altro, all'approvazione delle perizie di variante e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi, alla concessione di proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori, in merito alle vertenze insorte con gli imprenditori in corso d' opera, all'approvazione delle transazioni nonchè alle risoluzioni e rescissioni di contratti.
Per le opere di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede anche alla nomina dei collaudatori ed alla approvazione degli atti di collaudo.
Per le opere eseguite in concessione ovvero con il contributo regionale i provvedimenti di cui al precedente terzo comma, adottati dagli enti attuatori, non sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta regionale.
Per le opere in concessione la Giunta provvede alla nomina dei collaudatori ed alla approvazione degli atti di collaudo.
Per le opere eseguite con il contributo regionale, la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti beneficiari; la Giunta procede alla liquidazione dei contributi in via definitiva sulla base delle deliberazioni di approvazione degli atti di collaudo adottate da tali enti, nei limiti delle somme stanziate per le singole opere.
La Giunta provvede, altresì, alle liquidazioni a favore delle imprese esecutrici dei lavori in gestione diretta nonchè di quanto spettante agli enti concessionari delle opere affidate in concessione.
La Giunta regionale può delegare il Presidente o singoli componenti della Giunta ad esercitare le funzioni indicate nei commi precedenti, secondo le direttive deliberate dalla Giunta stessa.
Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle suddette funzioni delegate.
I provvedimenti di approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al presente titolo, adottati dalla Giunta regionale o, su delega, dal Presidente o da singoli componenti della Giunta medesima, comportano la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e urgenza delle opere stesse.
Art. 22
All'erogazione dei contributi in capitale a favore degli enti attuatori, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:
a) 50 per cento previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lett. a);
c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Con le stesse modalità la Giunta provvede alla erogazione del finanziamento per le opere in concessione.
I contributi costanti trentacinquennali in annualità vengono erogati direttamente, per conto degli enti beneficiari dei contributi stessi agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, previa acquisizione del verbale di consegna dei lavori o di dichiarazione di inizio degli stessi nel caso di esecuzione in economia diretta.
Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo regionale sarà corrisposto, dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità, direttamente all'ente mutuatario. Nel caso che i lavori vengano eseguiti senza far ricorso ad apposito mutuo, il contributo in annualità viene corrisposto direttamente all'ente medesimo dal 1 gennaio successivo a quello della data di inizio dei lavori. L'annualità definitiva del contributo regionale viene in ogni caso determinata, in relazione alla spesa accertata e riconosciuta ammissibile, in sede di omologazione dell'atto di collaudo.
Art. 23
Per le opere eseguite direttamente dalla Regione, la Giunta regionale provvede alla erogazione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento redatti dai tecnici incaricati della direzione dei lavori fino al 90% dell'importo contrattuale.
Sono applicabili, senza limite di tempo, all'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro 25 novembre 1972 e successive proroghe e modificazioni, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.
Art. 24
Il Consiglio e la Giunta regionale, nei casi previsti dal secondo titolo della presente legge, adottano i provvedimenti di loro competenza sentita la II X1875018016006 sezione del comitato consultivo regionale, di cui al successivo art. 29.
Il Consiglio e la Giunta possono chiedere il parere del predetto organo consultivo in ordine a qualsiasi altro argomento di competenza regionale attinente alle materie contemplate nel presente titolo.
Non occorre acquisire un nuovo parere quando si tratta di progetto - stralcio di un progetto generale già approvato.
Capo II
Procedure per l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte degli enti locali
Art. 25
Le deliberazioni dei comuni, delle province, dei loro consorzi, delle Comunità montane e degli enti ospedalieri relative all'approvazione di progetti di opere pubbliche di loro competenza, di qualsiasi categoria, anche se assistite dal contributo o concorso finanziario della Regione, sono esecutive ai sensi dell' art. 130 della Costituzione Sito esterno.
Sui progetti non è richiesto alcun parere nè l'ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici, salvo quanto previsto nel precedente art. 21 - lettera d).
Gli enti predetti hanno tuttavia facoltà di richiedere che la II sezione del comitato consultivo regionale, di cui al successivo art. 29, si pronunci sui progetti di opere pubbliche di loro pertinenza. In questo caso, il parere viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta e non ha carattere vincolante.
Il comitato regionale di controllo e le relative sezioni decentrate, di cui alla legge 10 febbraio 1953 n. 62 Sito esterno, trasmettono alla fine di ogni mese alla Giunta regionale l'elenco delle opere pubbliche risultanti dalle deliberazioni degli enti locali divenute esecutive nel mese stesso, suddiviso per enti e per categorie di opere.
Art. 26
L'approvazione dei progetti relativi ad opere e lavori pubblici degli enti locali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ove tali effetti non siano già previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.
Capo III
Norme comuni alle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali
Art. 27
All'appalto delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali, di importo non superiore a L.30.000.000, l'amministrazione regionale e gli enti locali, secondo la rispettiva competenza, in deroga agli articoli 3 e successivi del RD 18 novembre 1923, n. 2440, possono provvedere anche in esito a trattiva privata, previo esperimento di gara ufficiosa.
Per le opere di importo superiore a L.30.000.000, le gare di licitazione privata andate deserte possono essere subito rinnovate anche con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione; se anche la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.
All'esecuzione delle opere pubbliche di loro competenza, la Regione e gli enti locali possono altresì provvede in economia diretta.
Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, le modalità dell'appalto o dell'esecuzione vengono stabilite dai competenti organi degli enti interessati con deliberazioni esecutive ai sensi di legge.
Art. 28
Per i lavori pubblici rientranti nella competenza regionale e degli enti locali che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente cinquanta milioni di lire si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi, purchè detto direttore sia un tecnico iscritto nei ruoli della Regione, delle Province, dei comuni o degli altri enti locali al cui demanio o patrimonio appartengono le opere eseguite.
Titolo III
ORGANI CONSULTIVI - UFFICI REGIONALI DEL GENIO CIVILE
Art. 29
E' istituito il comitato consultivo regionale, con funzioni di consulenza del Consiglio e della Giunta nelle materie di cui alla presente legge.
Il Comitato è articolato in due sezioni:
- I sezione per l'urbanistica e l'edilizia pubblica;
- II sezione per la viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
La I sezione può essere convocata in formazione ridotta ai sensi dell'art. 32, per i compiti di cui all'art. 34.
Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica due anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
Art. 30
Ciascuna sezione del comitato consultivo è così composta:
a) da un componente della Giunta regionale, dalla stessa designato, con funzioni di presidente. La Giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente, in caso di assenza o impedimento;
b) da undici esperti nelle materie di competenza di ciascuna sezione, nominati dal Consiglio regionale con votazione limitata a sei nominativi;
c) da nove collaboratori regionali, designati dalla Giunta regionale, da scegliersi tenuto conto della specifica competenza di ciascuna sezione;
d) da cinque esperti designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani ( ANCI);
e) da due esperti in rappresentanza delle amministrazioni provinciali, designati dalla sezione regionale dell'unione province italiane( UPI).
Il presidente può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze di ciascuna sezione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi nonchè collaboratori regionali dei settori interessati.
Il presidente della sezione designerà, tra i componenti la sezione stessa, uno o più relatori sui singoli affari.
Fungerà altresì da relatore, senza diritto di voto, il collaboratore regionale cui sia stata affidata dal presidente medesimo l'istruttoria dell'affare.
Su proposta di uno dei presidenti delle sezioni oppure della maggioranza di una delle sezioni stesse, esse potranno essere convocate in seduta congiunta quando si tratti di deliberare su argomenti di particolare importanza e che interessino sia l'una che l'altra sezione. In tal caso, la seduta delle sezioni congiunte verrà presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta da lui all'uopo delegato.
Le funzioni di segretario di ciascuna sezione sono esercitate da un collaboratore regionale nominato dal Presidente della Giunta con il decreto di costituzione;
in caso di seduta congiunta, funge da segretario del comitato il segretario della sezione proponente.
Art. 31
Alle sedute di ciascuna sezione o delle sezioni congiunte sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate agli affari posti all'ordine del giorno.
I presidenti possono altresì invitare alle sedute i rappresentanti di organi od uffici centrali e periferici dello Stato, nonchè di enti e organizzazioni anche comprensoriali i cui compiti risultino comunque connessi con gli argomenti da trattare.
I pareri del comitato e delle sezioni vengono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.
Le adunanze del comitato e delle sezioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di ciascun consesso ed i pareri sono validi quando siano adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 32
La I sezione in formazione ridotta è costituita da componenti della I sezione stessa, come segue:
a) dal presidente;
b) da tre esperti in materia urbanistica, di cui due in rappresentanza della maggioranza;
c) da tre collaboratori regionali addetti all'assetto del territorio;
d) da tre esperti scelti fra quelli designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale dei comuni italiani;
e) da un esperto in rappresentanza della sezione regionale dell'unione province italiane.
La predetta sezione ridotta è costituita dal Presidente della Giunta, contemporaneamente alla nomina dei componenti la I sezione, per quattro periodi semestrali, in modo da assicurare la presenza, in turno semestrale, di ognuno dei componenti della I sezione; alla stessa si applicano tutte le disposizioni contenute nella presente legge, concernenti il funzionamento del comitato consultivo regionale.
Art. 33
La I sezione del comitato esprime parere:
a) sui piani regolatori generali e relative varianti, comprese quelle a procedimenti speciali, in quanto connessi ad insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;
b) sull'estensione dei piani regolatori intercomunali;
c) sui piani urbanistici delle Comunità montane;
d) sull'elenco dei comuni soggetti all'obbligo del piano regolatore generale;
e) sui piani regolatori intercomunali e relative varianti;
f) sui piani territoriali paesistici e relative varianti;
g) sulle domande di licenza edilizia in deroga ai piani regolatori generali, ai regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione, nonchè sulle varianti in materia di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni, comunque previste dalle vigenti leggi;
h) sui regolamenti edilizi, sui programmi di fabbricazione e loro varianti;
i) sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ove comportino varianti ai piani regolatori generali od ai piani di fabbricazione;
l) sulle materie di cui all'art. 29 ed al II comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno.
m) sui piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno;
Art. 34
La I sezione in formazione ridotta esprime parere:
1) sui piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali, ivi compresi i piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
2) sul rilascio di nulla - osta all'autorizzazione comunale di piani di lottizzazione;
3) sulle materie di cui agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, relativi a violazioni ed illegittimità afferenti piani regolatori generali e programmi di fabbricazione;
4) sugli interventi della Regione in merito ai ricorsi di cui al nono comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, ed altresì sulla demolibilità di costruzioni abusive di cui all'articolo 32 della legge stessa.
5) sui piani di zona di edilizia economica e popolare e relative varianti, ove non comportino varianti ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione;
Art. 35
La II sezione del comitato esprime parere:
a) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza di enti locali a favore delle quali sia stata disposta la concessione di contributi regionali, a richiesta del Consiglio regionale, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 21 - lettera d);
b) sui progetti relativi ad opere pubbliche di competenza degli enti locali, eseguite con o senza il contributo regionale, a richiesta degli enti attuatori, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 25 - terzo comma;
c) sui progetti delle opere previste nel precedente art. 21 - lettera f), nei casi ivi contemplati;
d) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, ove di competenza regionale, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di dette derivazioni;
e) sulla classificazione e declassificazione di strade, ove i relativi provvedimenti siano di competenza regionale;
f) sui progetti di qualsiasi opera pubblica nei cui riguardi le leggi regionali richiedano il parere della sezione del comitato. In tal caso alle sedute della sezione interverranno, come membri effettivi, collaboratori regionali ed esperti secondo quanto disposto dalle singole leggi regionali.
g) sui progetti - anche di variante e suppletivi - relativi ad opere di competenza diretta della Regione, da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione, nei casi previsti dal precedente articolo 21 - lettera c);
Art. 36
Fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, sono soppressi la sezione urbanistica regionale e gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 12 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno.
Le funzioni istruttorie ed esecutive della sezione e degli uffici predetti sono espletate dagli assessorati competenti.
Art. 37
Fino all'entrata in vigore delle leggi di delega agli enti locali e della legge che disciplinerà l'organizzazione degli uffici regionali e la loro sfera di competenza, gli uffici del genio civile e gli ingegneri che vi sono preposti esercitano nelle materie di cui al titolo II tutte le attività istruttorie, tecniche ed esecutive dai medesimi svolte quali organi periferici del Ministero dei Lavori Pubblici alla data del 31 marzo 1972, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge, nonchè le altre attività che saranno ad essi affidate dalla Giunta regionale o dall'assessore da questa delegato.
I predetti uffici esercitano altresì le funzioni istruttorie ed esecutive già demandate alle Sezioni autonome del genio civile OOMM, per quanto riguarda le opere portuali di cui all'art. 2 - lettere f),
L'ufficio del genio civile di Rimini esercita le proprie funzioni di competenza regionale, ivi comprese quelle relative alla materia delle acque pubpliche, nell'ambito dei comuni compresi nell'omonimo circondario e indicati all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.
Detto ufficio è posto alle dipendenze funzionali del comitato circondariale di Rimini. All'ufficio di presidenza del comitato medesimo spettano gli stessi compiti attribuiti dalla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, modificata dalla legge 20 luglio 1973, n. 26 Sito esterno, in ordine al personale regionale posto alle dipendenze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
L'ufficio predetto continuerà comunque ad esercitare le funzioni istruttorie, tecniche ed esecutive di cui ai commi I e II del presente articolo, nonchè quelle di cui al III comma, relativamente alle materie trasferite o delegate alla Regione ai sensi del DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno.
Art. 38
Il comitato consultivo regionale o le sue sezioni sono in ogni caso competenti ad esprimere i pareri ed a svolgere altre attribuzioni del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo, degli ingegneri capi degli uffici del genio civile, dei comitati provinciali e regionali dell'edilizia scolastica, della sovraintendenza ai monumenti, dei comitati provinciali per la bonifica, del consiglio provinciale di sanità, nonchè quelli di qualsiasi altro organo consultivo, singolo e collegiale, aventi sede presso qualsiasi amministrazione centrale o periferica dello Stato o di altro ente pubblico, ai quali sia demandato dalla vigente legislazione di esprimere pareri sulle materie trasferite o delegate con i decreti delegati disposti in base all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
I pareri dei predetti organi consultivi regionali sostituiscono a tutti gli effetti i pareri ed altre attribuzioni dei sopracitati organi, singoli o collegiali.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 39
Ai componenti del comitato consultivo regionale, che non siano iscritti nei ruoli dell'amministrazione regionale o di enti locali, è corrisposto un gettone di presenza di L.10.000 per ogni seduta, oltre alle spese di missione.
Art. 40
Gli strumenti urbanistici nonchè i progetti e gli affari, sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge si siano già pronunciati gli organi consultivi competenti a norma della legislazione vigente, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, senza che occorra sottoporli al parere dei nuovi organi consultivi regionali.
Fino a quando gli organi consultivi regionali, previsti dall'art. 29 della presente legge, non saranno stati formalmente costituiti, il Consiglio e la Giunta regionale si avvarranno degli organi consultivi previsti dalla legislazione statale vigente.
Art. 41
Fino alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni attribuite ai comitati comprensoriali dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, tali funzioni saranno esercitate, secondo le competenze loro conferite, dagli organi regionali indicati nel titolo I della presente legge.
Art. 42
Agli oneri derivanti all'amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1975, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso, dotato di uno stanziamento di L.50.000.000.
Al finanziamento della spesa prevista dal comma precedente, l'amministrazione regionale provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Negli esercizi successivi al 1975 lo stanziamento necessario, ai fini dell'applicazione della presente legle, verrà determinato con legge in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

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