Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 1

FONDO PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI) DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE E LORO FAMILIARI A CARICO - AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO PER L'ANNO 1975

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 27 gennaio 1976

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il fondo costituito ai sensi dell'art. 5 della legge 16 gennaio 1975, n. 2 Sito esterno per il finanziamento, nell'anno 1975, della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21, viene aumentato da L.1.000.000.000 a L.1.600.000.000.
Alla maggiore spesa di lire 600.000.000 si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 denominato " Sopravvenienze passive determinatesi nell'esercizio finanziario 1975 sul fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili che non ne usufruiscono ad altro titolo ", dotato di uno stanziamento di Lire 600.000.000, e la riduzione, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno, dei seguenti capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 1975, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Cap. 48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 12 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1975
L.450.000.000
Cap. 15110 " Assegni da corrispondere durante il ricovero in luoghi di cura agli affetti da tbc assistiti dai CPA e relative maggiorazioni per i familiari a carico "
L.100.000.000
Cap. 15120 " Assegni post - sanatoriali agli infermi da tbc assistiti dai CPA e relative maggiorazioni per i familiari a carico "
L.20.000.000
Cap. 15505 " Contributi ed interventi per la tutela della maternita "
L.30.000.000
Sito esterno
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 - secondo comma dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1976

Espandi Indice