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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 10
Scuole e corsi istituiti dalla regione o con la partecipazione della regione
La giunta regionale, al fine di organizzare le iniziative sperimentali o altamente qualificate previste al primo comma dell'art. 6, può deliberare convenzioni con l'università, che esercitano l'assistenza sanitaria.
La regione può inoltre aderire o partecipare ad enti, istituti ed associazioni che abbiano per scopo la formazione di operatori sanitari.
Il consiglio regionale delibera sulla proposta di adesione o di associazione presentata dalla giunta regionale.
La nomina di rappresentanti della regione è effettuata dal consiglio regionale ai sensi del'art. 62, comma III dello statuto.

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