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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 11
Ammissione degli studenti
L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti specificamente previsti dalle leggi dello Stato o da disposizioni della presente legge per ciascun tipo di scuola o corso.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi ai sensi degli articoli 8 e 9, e qualora gli aspiranti non possano essere accolti in altre scuole o corsi dello stesso tipo, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine gli aspiranti debbono sostenere un esame - colloquio dinanzi ad una apposita commissione, della quale debbono in ongi caso far parte insegnanti della scuola o del corso ed almeno un rappresentante sindacale.

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