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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 12
Libretto personale
All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale per operatori sanitari non medici, ogni studente verrà munito di un " libretto personale " nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.
Nel " libretto personale " dovranno essere specificati in particolare:
- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;
- notizie sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;
- i risultati delle prove d' esame sostenute;
- una valutazione delle attitudini professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.
Il modello del " libretto personale " è approvato dalla giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della regione.

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