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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 13
Consiglio di gestione
Al fine di assicurare la gestione sociale e la autonomia funzionale delle scuole e dei corsi, deve essere istituito un consiglio di gestione, unico per tutte le scuole e i corsi che dipendono da uno stesso ente, composto da rappresentanti:
- dell'ente o degli enti che hanno provveduto alla loro istituzione;
- del comune in cui opera la scuola o il corso;
- delle organizzazioni sindacali;
- del distretto scolastico nella cui circoscrizione è ubicata la scuola o si svolge il corso;
- degli insegnanti;
- degli studenti.
La composizione numerica, le modalità di nomina del presidente, il funzionamento e le attribuzioni del consiglio di gestione sono disciplinati dallo statuto.
Il numero dei rappresentanti per ciascuna delle componenti il consiglio di gestione, elencate al primo comma, non può essere superiore ad un terzo del numero totale dei membri del consiglio stesso.
Il consiglio di gestione dura in carica, di norma, tre anni.

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