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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 16
Modalità di tirocinio
Gli studenti non possono essere impegnati in attività prive di valore formativo ai fini della loro preparazione professionale in quanto non connesse con il quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio pratico.
Il comitato didattico controlla che siano rispettate tali disposizioni.

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