Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 18
Agevolazioni di frequenza
Gli enti che gestiscono servizi sanitari, possono assicurare la fruizione di servizi ed erogare assegni di studio agli studenti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni, al fine di facilitarne la frequenza alle scuole o ai corsi di formazione professionale disciplinati dalla presente legge.
Agli operatori sanitari non medici dipendenti da enti pubblici, che partecipano a corsi di perfezionamento del tipo previsto dall'articolo 2, lettera b), della presente legge, sulla base di motivate esigenze di miglioramento e di qualificazione dei servizi ed a seguito di provvedimenti adottati dai rispettivi enti, sentite le organizzazioni sindacali, è corrisposta la normale retribuzione anche per le ore in cui sono impegnati nelle attività previste dal programma del corso.
Ai dipendenti da enti o istituzioni pubbliche o private, che gestiscono servizi sanitari, ammessi alle scuole od ai corsi di formazione professionale indicati all'articolo 2, lettera a), della presente legge, debbono essere concesse particolari facilitazioni in ordine al compimento del normale orario di lavoro, in modo da agevolare loro frequenza compatibilmente con l'esigenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi. A tal fine i rispettivi enti possono procedere, su richiesta degli interessati, alla modifica del turno di lavoro o a diversa articolazione dell'orario settimanale di lavoro o al trasferimento ad altro servizio. Allo stesso scopo, possono, inoltre, essere concessi permessi non retribuiti, sempre compatibilmente con l'esigenza di cui sopra. Tali permessi possono essere concessi anche ai dipendenti che abbiano già usufruito, per motivi di studio, di altri benefici previsti da norme legislative o contrattuali.

Espandi Indice