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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 19
Contributi finanziari della regione.
La regione contribuisce alle spese sostenute dagli enti indicati al primo comma dell'art. 6 della presente legge per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi e per la erogazione di servizi e di assegni di studio.
Gli enti che intendono ottenere contributi debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale. La concessione dei contributi è deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nei limiti dello stanziamento in bilancio e fino ad un massimo di L.5.000.000 per spese di impianto e di L.10.000.000 per spese di funzionamento per ogni scuola o corso.
Dai contributi di cui al presente articolo sono esclusi gli enti ospedalieri, le cui spese per attività formative sono finanziate nei modi previsti dalle leggi regionali di gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

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