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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 2
Oggetto della formazione professionale
La formazione professionale degli operatori, di cui all'articolo 1, è rivolta:
a) al conseguimento dell'abilitazione professionale nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato;
b) al perfezionamento degli abilitati per lo svolgimento di funzioni particolari nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali.

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