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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 20
Concessione di assegni di studio da parte della regione
La regione può concedere assegni di studio agli studenti che frequentano scuole e corsi di abilitazione professionale per operatori sanitari non medici istituiti da università o da amministrazioni dello Stato.
A tale scopo il consiglio regionale delibera annualmente:
- il numero e l'ammontare degli assegni di studio per ciascuna categoria di studenti;
- le modalità ed i criteri per il conferimento degli assegni stessi;
- il piano di ripartizione degli assegni di studio tra le diverse scuole e corsi.

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