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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 21
Divieto di istituire scuole e corsi senza l'autorizzazione della regione
E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle università, di istituire o di far funzionare nel territorio dell'Emilia - Romagna, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 8 della presente legge, scuole o corsi per la formazione professionale di personale sanitario non medico destinato ad operare nei servizi infermieristici, nei servizi tecnico - sanitari ed igienico - sanitari, ospedalieri ed extra - ospedalieri, finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle malattie, nonchè alla riabilitazione dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, sensoriali e psichiche congenite od acquisite.
In particolare l'autorizzazione è richiesta per la istituzione, da parte degli enti indicati all'articolo 6, di:
- scuole e corsi per l'abilitazione alle professioni ed arti sanitarie ausiliarie previste dalle vigenti leggi;
- corsi di specializzazione nei vari settori della assistenza infermieristica e medico - sociale ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098 Sito esterno;
- scuole per la formazione del personale paramedico di cui all'articolo 5 della legge 30 marzo 1971 Sito esterno, n. 118;
- scuole e corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario di cui all'art. 132 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno.
Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 24 del RD 16 agosto 1909, n. 615.

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