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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 22
Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi
Gli enti di cui all'art. 6, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono le scuole ed i corsi indicati al precedente articolo, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge nel termine di sei mesi dalla data suddetta.
A tal fine debbono sottoporre all'approvazione della giunta regionale il nuovo statuto e il nuovo regolamento.

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