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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 23
Programma di insegnamento delle scuole per infermieri professionali
A partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le scuole per infermieri professionali dovranno adeguare il programma di insegnamento teorico - pratico alle norme di cui al capitolo III dell'accordo europeo sull' istruzione e la formazione delle infermiere, ratificato con legge dello Stato 15 novembre 1973 numero 795.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita una apposita commissione di esperti nominata dal consiglio regionale, stabilisce programmi dettagliati per ciascuna delle materie fondamentali previste dalle norme di cui al precedente comma.

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