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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 24
Equipollenza dei titoli per l'ammissione alle scuole per infermieri professionali
Gli attestati di qualifica conseguiti al termine di corsi di durata almeno biennale, svolti presso i centri di addestramento professionale autorizzati dalla regione, sono equipollenti ai titoli richiesti dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124 Sito esterno, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermieri professionali fermo restando il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

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