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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 25
Commissione d' esame
Ai sensi delle leggi regionali 13 marzo 1973 n. 16 e 20 novembre 1973 n. 36, la composizione delle commissioni d' esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale al termine dei corsi di cui all'articolo 21, nelle quali è prevista, per legge o per regolamento, la presenza di rappresentanti del ministero della sanità ovvero del medico provinciale, in qualità di presidenti o di componenti, è modificata come segue:
- il rappresentante del ministero della sanità è sostituito da un collaboratore della regione Emilia - Romagna, designato dall'assessore regionale alla sanità;
- il medico provinciale può essere sostituito con un funzionario medico collaboratore della regione Emilia - Romagna ovvero un ufficiale sanitario titolare di un ufficio comunale o consortile della regione, designato dall'assessore regionale alla sanità.
La nomina delle commissioni è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

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