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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 26
Disposizioni transitorie per gli operatori sociali
Fino a quando il consiglio regionale non avrà provveduto a determinare standards per la formazione di operatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la regione può promuovere iniziative sperimentali per la formazione professionale e per la specializzazione di operatori destinati alle funzioni di promozione e animazione di servizi sociali, di assistenza educativa e per la preparazione di operatori destinati all'assistenza ed all'aiuto domestico - familiare, nonchè per il relativo aggiornamento.
A tale fine la giunta, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare convenzioni con università ed enti pubblici e privati.
La regione può inoltre aderire o partecipare ad enti, istituti ed associazioni che abbiano per scopo la formazione di operatori destinati alle funzioni di cui al primo comma, con l'osservanza delle disposizioni di cui al III e IV comma dell'articolo 10 della presente legge.
La regione contribuisce, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 19, alle spese sostenute dai consorzi socio - sanitari, qualora organizzino, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, corsi per la preparazione di operatori destinati all'assistenza educativa e all'aiuto domestico - familiare.
Ai corsi di preparazione alle funzioni di assistenza e di aiuto domestico - familiare possono essere ammessi anche coloro che intendano svolgere dette funzioni in forma non professionale.
Ai dipendenti che intendono frequentare le scuole e i corsi di cui al presente articolo, i rispettivi enti che gestiscono servizi sociali possono applicare per il periodo di frequenza le agevolazioni di cui all'articolo 18, III comma.
Per assicurare il carattere sperimentale delle iniziative, gli interventi della regione di cui al presente articolo verranno attuati nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia organizzativa e funzionale delle iniziative stesse.
La regione, a norma dell'articolo 5 della presente legge, promuove l'aggiornamento degli insegnanti dei corsi disciplinati dal presente articolo.

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