Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 3
Finalità della formazione professionale
Le scuole ed i corsi debbono assicurare una preparazione adeguata sul piano tecnico pratico, fornire un complesso di conoscenze che consenta attività professionali polivalenti e predisporre gli operatori a svolgere un ruolo attivo nella difesa e nella promozione dello stato di salute della popolazione.
Nel rispetto della libertà d' insegnamento l'azione formativa deve, pertanto, essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico e tecnologico, deve realizzare una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e l'isegnamento pratico e stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti, orientandoli all'attività di gruppo ed al lavoro interdisciplinare.

Espandi Indice