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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 4
Aggiornamento
Gli enti, pubblici e privati, che gestiscono servizi sanitari, organizzano o promuovono, anche d' intesa fra loro, in conformità alla attività specifica dei servizi stessi e nel quadro della programmazione regionale, corsi di aggiornamento della durata minima di cinquanta ore per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da garantire la partecipazione di ciascun operatore ad almeno uno di essi ogni cinque anni.
Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.
Spetta alla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissare le tipologie dei corsi ed esercitare la vigilanza sul loro espletamento.

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