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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 6
Istituzioni di scuole e corsi di formazione professionale
La regione, oltre ad organizzare direttamente o tramite i propri istituti iniziative sperimentali od altamente qualificate nell'ambito della attività previste all'art. 2, autorizza comuni, province e loro consorzi, enti ospedalieri ed altri enti pubblici o di diritto pubblico ad istituire scuole e corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione professionale alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Fatte salve le norme legislative statali che dispongano diversamente circa l'istituzione di determinate scuole o corsi, la regione può autorizzare anche enti privati che gestiscono servizi sanitari, a condizione che la specifica attività formativa che intendono svolgere abbia luogo, relativamente al tirocinio pratico, presso presidi sanitari di enti pubblici indicati dalla giunta regionale.
Non è soggetta all'autorizzazione della regione la istituzione di scuole o corsi per operatori sanitari non medici da parte delle università e delle amministrazioni dello Stato, nè esse sono tenute ad osservare le disposizioni della presente legge.

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