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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 7
Domanda di autorizzazione
Gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente che intendono istituire, in forma singola o associata, scuole e corsi per la formazione di operatori sanitari non medici debbono rivolgere domanda al presidente della giunta regionale, corredandola dei seguenti documenti e indicazioni:
a) la deliberazione legalmente adottata dalle rispettive amministrazioni;
b) gli schemi dello statuto e del regolamento speciale delle scuole e dei corsi che intendono istituire;
c) una relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento della attività didattica;
d) l'indicazione dei mezzi finanziari di cui dispongono per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi;
e) l'elenco numerico del personale docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
f) l'indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio pratico, qualora non ne dispongano direttamente;
g) la proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche.
Gli enti privati dovranno allegare alla documentazione sopra indicata, ad esclusione di quella prevista alla lettera f), gli atti relativi alla loro costituzione e la domanda di utilizzazione, ai fini del tirocinio pratico, di presidi sanitari di enti pubblici ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

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