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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 8
Autorizzazione
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede ad autorizzare l'istituzione delle scuole e dei corsi, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio regionale in materia di formazione professionale degli operatori sanitari non medici e previa valutazione della effettiva possibilità dell'ente o degli enti richiedenti di assicurare uno svolgimento dell'attività didattica conforme alle disposizioni della presente legge.
Con lo stesso atto con il quale autorizza l'istituzione della scuola o del corso, la giunta regionale ne approva lo statuto ed il regolamento speciale e determina il numero massimo degli studenti da ammettere sulla base della proposta di cui alla lettera g) dell' articolo precedente.
La giunta regionale può disporre in ogni momento, sentita la commissione consiliare competente, la revoca dell'autorizzazione e la temporanea chiusura di scuole e corsi, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro normale funzionamento. In tale caso la giunta adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi, anche pluriennali, in via di svolgimento.

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