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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 9
Fabbisogno di operatori e numero degli studenti
Il consiglio regionale, nella determinazione degli indirizzi programmatici di cui al primo comma dell' articolo precedente, formula periodicamente previsioni di larga massima sul fabbisogno di operatori sanitari non medici, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole province relativamente alle esigenze di personale sanitario qualificato dei servizi già funzionanti o da istituire nei rispettivi territori. A tal fine le amministrazioni provinciali si avvarranno della collaborazione dei comuni, dei consorzi socio - sanitari, degli enti ospedalieri, degli altri enti pubblici e privati che esercitano l'assistenza sanitaria e delle organizzazioni sindacali.
La giunta regionale cura la pubblicazione e la diffusione delle previsioni stesse per contribuire all' orientamento professionale dei giovani.
In relazione alle previsioni di cui al primo comma del presente articolo può essere variato, anche annualmente, il numero degli studenti stabilito per ciascuna scuola o corso nell'atto che ne ha autorizzato l'istituzione. Le variazioni in diminuzione sono determinate dagli enti gestori, di propria iniziativa o su proposta della giunta regionale, con apposite deliberazioni aventi efficacia limitata all'anno scolastico cui si riferiscono le ammissioni. Le variazioni in aumento sono determinate con la medesima procedura prevista agli artt. 7 e 8 per l'istituzione delle scuole e dei corsi.

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