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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Parte FINANZIARIA
Art. 27
Autorizzazione di spesa
Per la realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di cui agli articoli 1 e 26 della presente legge, in tutte le forme di intervento indicate negli articoli 5, 10, 19 e 26 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 una spesa annua di lire 245.000.000.
Per la concessione degli assegni di studio, di cui all'articolo 20 della presente legge, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1975, una spesa annua di lire 23.000.000.
Art. 28
Copertura finanziaria
Alla spesa complessiva di lire 268.000.000 per l'esercizio finanziario 1976, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo, e rispettivamente dotati degli stanziamenti indicati al precedente articolo 27, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la utilizzazione di quota parte dell'incremento naturale del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per la quota parte spettante alla regione Emilia - Romagna.

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