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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

Art. 14
Comitato didattico
In ogni scuola o corso deve essere istituito un comitato didattico del quale fanno parte insegnanti, studenti e personale sanitario dei servizi presso i quali gli studenti effettuano il tirocinio pratico.
La composizione numerica, le modalità di nomina del presidente, il funzionamento e le attribuzioni del comitato didattico sono disciplinati dal regolamento della scuola o del corso.
Il comitato didattico gestisce l'attività didattica sulla base degli orientamenti e dei criteri determinati dal consiglio di gestione.

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