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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 2

NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 27 gennaio 1976

INDICE

Art. 1 - Promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori sanitari non medici
Art. 2 - Oggetto della formazione professionale
Art. 3 - Finalità della formazione professionale
Art. 4 - Aggiornamento
Art. 5 - Aggiornamento degli insegnanti
Art. 6 - Istituzioni di scuole e corsi di formazione professionale
Art. 7 - Domanda di autorizzazione
Art. 8 - Autorizzazione
Art. 9 - Fabbisogno di operatori e numero degli studenti
Art. 10 - Scuole e corsi istituiti dalla regione o con la partecipazione della regione
Art. 11 - Ammissione degli studenti
Art. 12 - Libretto personale
Art. 13 - Consiglio di gestione
Art. 14 - Comitato didattico
Art. 15 - Ordinamento interno
Art. 16 - Modalità di tirocinio
Art. 17 - Materiale didattico
Art. 18 - Agevolazioni di frequenza
Art. 19 - Contributi finanziari della regione.
Art. 20 - Concessione di assegni di studio da parte della regione
Art. 21 - Divieto di istituire scuole e corsi senza l'autorizzazione della regione
Art. 22 - Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi
Art. 23 - Programma di insegnamento delle scuole per infermieri professionali
Art. 24 - Equipollenza dei titoli per l'ammissione alle scuole per infermieri professionali
Art. 25 - Commissione d' esame
Art. 26 - Disposizioni transitorie per gli operatori sociali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori sanitari non medici
Nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale, la regione promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari non medici, sulla base delle esigenze qualitative e quantitative di personale qualificato determinate dalla programmazione dei servizi socio - sanitari.
Art. 2
Oggetto della formazione professionale
La formazione professionale degli operatori, di cui all'articolo 1, è rivolta:
a) al conseguimento dell'abilitazione professionale nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato;
b) al perfezionamento degli abilitati per lo svolgimento di funzioni particolari nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali.
Art. 3
Finalità della formazione professionale
Le scuole ed i corsi debbono assicurare una preparazione adeguata sul piano tecnico pratico, fornire un complesso di conoscenze che consenta attività professionali polivalenti e predisporre gli operatori a svolgere un ruolo attivo nella difesa e nella promozione dello stato di salute della popolazione.
Nel rispetto della libertà d' insegnamento l'azione formativa deve, pertanto, essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico e tecnologico, deve realizzare una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e l'isegnamento pratico e stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti, orientandoli all'attività di gruppo ed al lavoro interdisciplinare.
Art. 4
Aggiornamento
Gli enti, pubblici e privati, che gestiscono servizi sanitari, organizzano o promuovono, anche d' intesa fra loro, in conformità alla attività specifica dei servizi stessi e nel quadro della programmazione regionale, corsi di aggiornamento della durata minima di cinquanta ore per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da garantire la partecipazione di ciascun operatore ad almeno uno di essi ogni cinque anni.
Durante l'aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.
Spetta alla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissare le tipologie dei corsi ed esercitare la vigilanza sul loro espletamento.
Art. 5
Aggiornamento degli insegnanti
La regione promuove l'aggiornamento dei docenti operanti nelle scuole e nei corsi disciplinati dalla presente legge.
A tale scopo la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può deliberare convenzioni, in particolare con le università dell'Emilia - Romagna, per l'organizzazione di appositi corsi.
Art. 6
Istituzioni di scuole e corsi di formazione professionale
La regione, oltre ad organizzare direttamente o tramite i propri istituti iniziative sperimentali od altamente qualificate nell'ambito della attività previste all'art. 2, autorizza comuni, province e loro consorzi, enti ospedalieri ed altri enti pubblici o di diritto pubblico ad istituire scuole e corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione professionale alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Fatte salve le norme legislative statali che dispongano diversamente circa l'istituzione di determinate scuole o corsi, la regione può autorizzare anche enti privati che gestiscono servizi sanitari, a condizione che la specifica attività formativa che intendono svolgere abbia luogo, relativamente al tirocinio pratico, presso presidi sanitari di enti pubblici indicati dalla giunta regionale.
Non è soggetta all'autorizzazione della regione la istituzione di scuole o corsi per operatori sanitari non medici da parte delle università e delle amministrazioni dello Stato, nè esse sono tenute ad osservare le disposizioni della presente legge.
Art. 7
Domanda di autorizzazione
Gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente che intendono istituire, in forma singola o associata, scuole e corsi per la formazione di operatori sanitari non medici debbono rivolgere domanda al presidente della giunta regionale, corredandola dei seguenti documenti e indicazioni:
a) la deliberazione legalmente adottata dalle rispettive amministrazioni;
b) gli schemi dello statuto e del regolamento speciale delle scuole e dei corsi che intendono istituire;
c) una relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento della attività didattica;
d) l'indicazione dei mezzi finanziari di cui dispongono per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi;
e) l'elenco numerico del personale docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
f) l'indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio pratico, qualora non ne dispongano direttamente;
g) la proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche.
Gli enti privati dovranno allegare alla documentazione sopra indicata, ad esclusione di quella prevista alla lettera f), gli atti relativi alla loro costituzione e la domanda di utilizzazione, ai fini del tirocinio pratico, di presidi sanitari di enti pubblici ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 8
Autorizzazione
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede ad autorizzare l'istituzione delle scuole e dei corsi, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio regionale in materia di formazione professionale degli operatori sanitari non medici e previa valutazione della effettiva possibilità dell'ente o degli enti richiedenti di assicurare uno svolgimento dell'attività didattica conforme alle disposizioni della presente legge.
Con lo stesso atto con il quale autorizza l'istituzione della scuola o del corso, la giunta regionale ne approva lo statuto ed il regolamento speciale e determina il numero massimo degli studenti da ammettere sulla base della proposta di cui alla lettera g) dell' articolo precedente.
La giunta regionale può disporre in ogni momento, sentita la commissione consiliare competente, la revoca dell'autorizzazione e la temporanea chiusura di scuole e corsi, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro normale funzionamento. In tale caso la giunta adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi, anche pluriennali, in via di svolgimento.
Art. 9
Fabbisogno di operatori e numero degli studenti
Il consiglio regionale, nella determinazione degli indirizzi programmatici di cui al primo comma dell' articolo precedente, formula periodicamente previsioni di larga massima sul fabbisogno di operatori sanitari non medici, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole province relativamente alle esigenze di personale sanitario qualificato dei servizi già funzionanti o da istituire nei rispettivi territori. A tal fine le amministrazioni provinciali si avvarranno della collaborazione dei comuni, dei consorzi socio - sanitari, degli enti ospedalieri, degli altri enti pubblici e privati che esercitano l'assistenza sanitaria e delle organizzazioni sindacali.
La giunta regionale cura la pubblicazione e la diffusione delle previsioni stesse per contribuire all' orientamento professionale dei giovani.
In relazione alle previsioni di cui al primo comma del presente articolo può essere variato, anche annualmente, il numero degli studenti stabilito per ciascuna scuola o corso nell'atto che ne ha autorizzato l'istituzione. Le variazioni in diminuzione sono determinate dagli enti gestori, di propria iniziativa o su proposta della giunta regionale, con apposite deliberazioni aventi efficacia limitata all'anno scolastico cui si riferiscono le ammissioni. Le variazioni in aumento sono determinate con la medesima procedura prevista agli artt. 7 e 8 per l'istituzione delle scuole e dei corsi.
Art. 10
Scuole e corsi istituiti dalla regione o con la partecipazione della regione
La giunta regionale, al fine di organizzare le iniziative sperimentali o altamente qualificate previste al primo comma dell'art. 6, può deliberare convenzioni con l'università, che esercitano l'assistenza sanitaria.
La regione può inoltre aderire o partecipare ad enti, istituti ed associazioni che abbiano per scopo la formazione di operatori sanitari.
Il consiglio regionale delibera sulla proposta di adesione o di associazione presentata dalla giunta regionale.
La nomina di rappresentanti della regione è effettuata dal consiglio regionale ai sensi del'art. 62, comma III dello statuto.
Art. 11
Ammissione degli studenti
L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti specificamente previsti dalle leggi dello Stato o da disposizioni della presente legge per ciascun tipo di scuola o corso.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi ai sensi degli articoli 8 e 9, e qualora gli aspiranti non possano essere accolti in altre scuole o corsi dello stesso tipo, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine gli aspiranti debbono sostenere un esame - colloquio dinanzi ad una apposita commissione, della quale debbono in ongi caso far parte insegnanti della scuola o del corso ed almeno un rappresentante sindacale.
Art. 12
Libretto personale
All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale per operatori sanitari non medici, ogni studente verrà munito di un " libretto personale " nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.
Nel " libretto personale " dovranno essere specificati in particolare:
- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;
- notizie sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;
- i risultati delle prove d' esame sostenute;
- una valutazione delle attitudini professionali dimostrate dallo studente nel corso degli studi.
Il modello del " libretto personale " è approvato dalla giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della regione.
Art. 13
Consiglio di gestione
Al fine di assicurare la gestione sociale e la autonomia funzionale delle scuole e dei corsi, deve essere istituito un consiglio di gestione, unico per tutte le scuole e i corsi che dipendono da uno stesso ente, composto da rappresentanti:
- dell'ente o degli enti che hanno provveduto alla loro istituzione;
- del comune in cui opera la scuola o il corso;
- delle organizzazioni sindacali;
- del distretto scolastico nella cui circoscrizione è ubicata la scuola o si svolge il corso;
- degli insegnanti;
- degli studenti.
La composizione numerica, le modalità di nomina del presidente, il funzionamento e le attribuzioni del consiglio di gestione sono disciplinati dallo statuto.
Il numero dei rappresentanti per ciascuna delle componenti il consiglio di gestione, elencate al primo comma, non può essere superiore ad un terzo del numero totale dei membri del consiglio stesso.
Il consiglio di gestione dura in carica, di norma, tre anni.
Art. 14
Comitato didattico
In ogni scuola o corso deve essere istituito un comitato didattico del quale fanno parte insegnanti, studenti e personale sanitario dei servizi presso i quali gli studenti effettuano il tirocinio pratico.
La composizione numerica, le modalità di nomina del presidente, il funzionamento e le attribuzioni del comitato didattico sono disciplinati dal regolamento della scuola o del corso.
Il comitato didattico gestisce l'attività didattica sulla base degli orientamenti e dei criteri determinati dal consiglio di gestione.
Art. 15
Ordinamento interno
L'ordinamento interno delle scuole e dei corsi è disciplinato da uno speciale regolamento.
In particolare il regolamento detta norme per:
- la nomina degli insegnanti;
- l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
- lo svolgimento del tirocinio;
- il controllo delle frequenze;
- la valutazione dell'apprendimento;
- il passaggio da un anno di corso al successivo, nel caso di scuole o di corsi di durata pluriennale;
- l'organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni del comitato didattico.
Art. 16
Modalità di tirocinio
Gli studenti non possono essere impegnati in attività prive di valore formativo ai fini della loro preparazione professionale in quanto non connesse con il quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio pratico.
Il comitato didattico controlla che siano rispettate tali disposizioni.
Art. 17
Materiale didattico
Per tutta la durata del corso gli studenti hanno diritto all'uso gratuito dei testi e di ogni altro materiale occorrente per lo studio individuale e collettivo e per effettuare il tirocinio pratico.
Art. 18
Agevolazioni di frequenza
Gli enti che gestiscono servizi sanitari, possono assicurare la fruizione di servizi ed erogare assegni di studio agli studenti che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro o di altre agevolazioni, al fine di facilitarne la frequenza alle scuole o ai corsi di formazione professionale disciplinati dalla presente legge.
Agli operatori sanitari non medici dipendenti da enti pubblici, che partecipano a corsi di perfezionamento del tipo previsto dall'articolo 2, lettera b), della presente legge, sulla base di motivate esigenze di miglioramento e di qualificazione dei servizi ed a seguito di provvedimenti adottati dai rispettivi enti, sentite le organizzazioni sindacali, è corrisposta la normale retribuzione anche per le ore in cui sono impegnati nelle attività previste dal programma del corso.
Ai dipendenti da enti o istituzioni pubbliche o private, che gestiscono servizi sanitari, ammessi alle scuole od ai corsi di formazione professionale indicati all'articolo 2, lettera a), della presente legge, debbono essere concesse particolari facilitazioni in ordine al compimento del normale orario di lavoro, in modo da agevolare loro frequenza compatibilmente con l'esigenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi. A tal fine i rispettivi enti possono procedere, su richiesta degli interessati, alla modifica del turno di lavoro o a diversa articolazione dell'orario settimanale di lavoro o al trasferimento ad altro servizio. Allo stesso scopo, possono, inoltre, essere concessi permessi non retribuiti, sempre compatibilmente con l'esigenza di cui sopra. Tali permessi possono essere concessi anche ai dipendenti che abbiano già usufruito, per motivi di studio, di altri benefici previsti da norme legislative o contrattuali.
Art. 19
Contributi finanziari della regione.
La regione contribuisce alle spese sostenute dagli enti indicati al primo comma dell'art. 6 della presente legge per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi e per la erogazione di servizi e di assegni di studio.
Gli enti che intendono ottenere contributi debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale. La concessione dei contributi è deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nei limiti dello stanziamento in bilancio e fino ad un massimo di L.5.000.000 per spese di impianto e di L.10.000.000 per spese di funzionamento per ogni scuola o corso.
Dai contributi di cui al presente articolo sono esclusi gli enti ospedalieri, le cui spese per attività formative sono finanziate nei modi previsti dalle leggi regionali di gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 20
Concessione di assegni di studio da parte della regione
La regione può concedere assegni di studio agli studenti che frequentano scuole e corsi di abilitazione professionale per operatori sanitari non medici istituiti da università o da amministrazioni dello Stato.
A tale scopo il consiglio regionale delibera annualmente:
- il numero e l'ammontare degli assegni di studio per ciascuna categoria di studenti;
- le modalità ed i criteri per il conferimento degli assegni stessi;
- il piano di ripartizione degli assegni di studio tra le diverse scuole e corsi.
Art. 21
Divieto di istituire scuole e corsi senza l'autorizzazione della regione
E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle università, di istituire o di far funzionare nel territorio dell'Emilia - Romagna, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 8 della presente legge, scuole o corsi per la formazione professionale di personale sanitario non medico destinato ad operare nei servizi infermieristici, nei servizi tecnico - sanitari ed igienico - sanitari, ospedalieri ed extra - ospedalieri, finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura delle malattie, nonchè alla riabilitazione dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, sensoriali e psichiche congenite od acquisite.
In particolare l'autorizzazione è richiesta per la istituzione, da parte degli enti indicati all'articolo 6, di:
- scuole e corsi per l'abilitazione alle professioni ed arti sanitarie ausiliarie previste dalle vigenti leggi;
- corsi di specializzazione nei vari settori della assistenza infermieristica e medico - sociale ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098 Sito esterno;
- scuole per la formazione del personale paramedico di cui all'articolo 5 della legge 30 marzo 1971 Sito esterno, n. 118;
- scuole e corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario di cui all'art. 132 del DPR 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno.
Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i corsi istituiti dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 24 del RD 16 agosto 1909, n. 615.
Art. 22
Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi
Gli enti di cui all'art. 6, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono le scuole ed i corsi indicati al precedente articolo, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge nel termine di sei mesi dalla data suddetta.
A tal fine debbono sottoporre all'approvazione della giunta regionale il nuovo statuto e il nuovo regolamento.
Art. 23
Programma di insegnamento delle scuole per infermieri professionali
A partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le scuole per infermieri professionali dovranno adeguare il programma di insegnamento teorico - pratico alle norme di cui al capitolo III dell'accordo europeo sull' istruzione e la formazione delle infermiere, ratificato con legge dello Stato 15 novembre 1973 numero 795.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita una apposita commissione di esperti nominata dal consiglio regionale, stabilisce programmi dettagliati per ciascuna delle materie fondamentali previste dalle norme di cui al precedente comma.
Art. 24
Equipollenza dei titoli per l'ammissione alle scuole per infermieri professionali
Gli attestati di qualifica conseguiti al termine di corsi di durata almeno biennale, svolti presso i centri di addestramento professionale autorizzati dalla regione, sono equipollenti ai titoli richiesti dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124 Sito esterno, ai fini dell'ammissione alle scuole per infermieri professionali fermo restando il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 25
Commissione d' esame
Ai sensi delle leggi regionali 13 marzo 1973 n. 16 e 20 novembre 1973 n. 36, la composizione delle commissioni d' esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale al termine dei corsi di cui all'articolo 21, nelle quali è prevista, per legge o per regolamento, la presenza di rappresentanti del ministero della sanità ovvero del medico provinciale, in qualità di presidenti o di componenti, è modificata come segue:
- il rappresentante del ministero della sanità è sostituito da un collaboratore della regione Emilia - Romagna, designato dall'assessore regionale alla sanità;
- il medico provinciale può essere sostituito con un funzionario medico collaboratore della regione Emilia - Romagna ovvero un ufficiale sanitario titolare di un ufficio comunale o consortile della regione, designato dall'assessore regionale alla sanità.
La nomina delle commissioni è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.
Art. 26
Disposizioni transitorie per gli operatori sociali
Fino a quando il consiglio regionale non avrà provveduto a determinare standards per la formazione di operatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la regione può promuovere iniziative sperimentali per la formazione professionale e per la specializzazione di operatori destinati alle funzioni di promozione e animazione di servizi sociali, di assistenza educativa e per la preparazione di operatori destinati all'assistenza ed all'aiuto domestico - familiare, nonchè per il relativo aggiornamento.
A tale fine la giunta, sentita la competente commissione consiliare, può stipulare convenzioni con università ed enti pubblici e privati.
La regione può inoltre aderire o partecipare ad enti, istituti ed associazioni che abbiano per scopo la formazione di operatori destinati alle funzioni di cui al primo comma, con l'osservanza delle disposizioni di cui al III e IV comma dell'articolo 10 della presente legge.
La regione contribuisce, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 19, alle spese sostenute dai consorzi socio - sanitari, qualora organizzino, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, corsi per la preparazione di operatori destinati all'assistenza educativa e all'aiuto domestico - familiare.
Ai corsi di preparazione alle funzioni di assistenza e di aiuto domestico - familiare possono essere ammessi anche coloro che intendano svolgere dette funzioni in forma non professionale.
Ai dipendenti che intendono frequentare le scuole e i corsi di cui al presente articolo, i rispettivi enti che gestiscono servizi sociali possono applicare per il periodo di frequenza le agevolazioni di cui all'articolo 18, III comma.
Per assicurare il carattere sperimentale delle iniziative, gli interventi della regione di cui al presente articolo verranno attuati nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia organizzativa e funzionale delle iniziative stesse.
La regione, a norma dell'articolo 5 della presente legge, promuove l'aggiornamento degli insegnanti dei corsi disciplinati dal presente articolo.
Parte FINANZIARIA
Art. 27
Autorizzazione di spesa
Per la realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di cui agli articoli 1 e 26 della presente legge, in tutte le forme di intervento indicate negli articoli 5, 10, 19 e 26 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 una spesa annua di lire 245.000.000.
Per la concessione degli assegni di studio, di cui all'articolo 20 della presente legge, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1975, una spesa annua di lire 23.000.000.
Art. 28
Copertura finanziaria
Alla spesa complessiva di lire 268.000.000 per l'esercizio finanziario 1976, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo, e rispettivamente dotati degli stanziamenti indicati al precedente articolo 27, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la utilizzazione di quota parte dell'incremento naturale del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per la quota parte spettante alla regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1976

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