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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 4

FUSIONE DI ENTI OSPEDALIERI DEL COMPRENSORIO DI LUGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 27 gennaio 1976

Art. 3
Con la deliberazione di cui al precedente articolo:
a) viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione, nei modi stabiliti dal successivo art. 4;
b) vengono sciolti i consigli di amministrazione in carica degli enti preesistenti;
c) è nominato un comitato di amministrazione per la gestione provvisoria del nuovo ente, del quale fanno parte un rappresentante di ciascuno dei consigli di amministrazione sciolti, nonchè un componente scelto dalla giunta regionale.
La presidenza del comitato spetta al rappresentante della regione.

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