LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 4
FUSIONE DI ENTI OSPEDALIERI DEL COMPRENSORIO DI LUGO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 27 gennaio 1976
Art. 5
La fusione, disposta a norma del precdente articolo 2, ha effetto dalla data di insediamento del comitato previsto dalla lettera c) del precedente articolo 3. Detta data è indicata nella deliberazione di cui al citato art. 2.
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero dovrà insediarsi non oltre tre mesi dalla data suddetta.