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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 4

FUSIONE DI ENTI OSPEDALIERI DEL COMPRENSORIO DI LUGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 13 del 27 gennaio 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
In conformità al disposto dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, è soppressa la personalità giuridica dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficienza " Saturno e Raffaele Zucchini ", avente il compito di gestire gli istituti Zucchini di radiologia, fisioterapia e di ricerche cliniche, già fondati presso l'ospedale civile di Lugo, di curarne il perfezionamento e lo sviluppo con i progressi della scienza e della terapia, nonchè di provvedere alla concessione gratuita delle prestazioni degli istituti medesimi.
Gli istituti Zucchini, di cui al precedente comma, sono incorporati nell'ospedale civile di Lugo.
Art. 2
In attesa dell'approvazione del piano regionale ospedaliero, di cui alla legge regionale 6 marzo 1974 n. 12, la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, la fusione:
- dell'ente ospedaliero di zona " Ospedale G. Gamberini " di Alfonsine;
- dell'ente ospedaliero di zona " Ospedale degli Infermi " di Bagnacavallo;
- dell'ente ospedaliero di zona " Ospedale degli Infermi " di Conselice;
- dell'ente ospedaliero equiparato di zona " Ospedale degli Infermi" di Cotignola;
- ddell'ente ospedaliero equiparato di zona " Ospedale Civile S. Rocco" di Fusignano;
- dell'ente ospedaliero provinciale " Ospedale Civile " di Lugo;
- dell'ente ospedaliero di zona " Ospedale degli Infermi " di Massalombarda.
Il nuovo ente ospedaliero avrà sede a Lugo e assumerà la denominazione di " Ente ospedaliero del comprensorio di Lugo ".
Art. 3
Con la deliberazione di cui al precedente articolo:
a) viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione, nei modi stabiliti dal successivo art. 4;
b) vengono sciolti i consigli di amministrazione in carica degli enti preesistenti;
c) è nominato un comitato di amministrazione per la gestione provvisoria del nuovo ente, del quale fanno parte un rappresentante di ciascuno dei consigli di amministrazione sciolti, nonchè un componente scelto dalla giunta regionale.
La presidenza del comitato spetta al rappresentante della regione.
Art. 4
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero è composto nei modi previsti dal combinato disposto dei commi secondo ed ultimo dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Art. 5
La fusione, disposta a norma del precdente articolo 2, ha effetto dalla data di insediamento del comitato previsto dalla lettera c) del precedente articolo 3. Detta data è indicata nella deliberazione di cui al citato art. 2.
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero dovrà insediarsi non oltre tre mesi dalla data suddetta.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1976

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