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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 5

FUSIONE DI ENTI OSPEDALIERI DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA E ISTITUZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO DEL COMPRENSORIO DI CASTELNOVO NE' MONTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 27 gennaio 1976

Art. 8
L'assessore regionale alla sanità, entro tre mesi dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di cui all'art. 6, promuove la elezione dei membri del consiglio di amministrazione del nuovo ente ospedaliero di cui al secondo comma dell'articolo 5, e convoca l'adunanza di insediamento del consiglio stesso.
In detta adunanza, subito dopo aver accertato la regolare costituzione dell'organo, il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti.
L'adunanza è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Funge da segretario il consigliere più giovane di età.
Sino a quando l'ente ospedaliero non avrà una propria sede, il consiglio di amministrazione si riunisce nella sala delle riunioni del comitato amministrativo dell'ente comunale d' assistenza di Castelnovo nè Monti.
Il segretario dell'ente comunale di assistenza funge da segretario del consiglio d' amministrazione del nuovo ente ospedaliero, fino a quando questo non avrà propri impiegati.

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