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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 6

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO COMUNALI - RIFINANZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 22 DICEMBRE 1972, N. 14 E 24 GENNAIO 1975 N. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 27 gennaio 1976

Art. 2
Contributi in annualità
Per la realizzazione degli asili - nido già finanziati dalla regione mediante la concessione di contributi in conto capitale ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 Sito esterno, negli esercizi 1974 e 1975 ed ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, nell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi in annualità costanti trentennali secondo le modalità previste dalla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.
In via eccezionale i predetti contributi potranno essere concessi anche per gli asili - nido finanziati dalla regione negli esercizi precedenti il 1974, qualora gli enti locali interessati si trovino in comprovate difficoltà a fare fronte con mezzi propri alla contrazione dei mutui necessari a coprire la parte di spesa eccedente il contributo regionale già concesso, per la realizzazione o il completamento delle opere stesse.
Entro i limiti dei fondi disponibili, i contributi di cui ai precedenti commi sono concessi dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
I limiti d' impegno autorizzati negli anni dal 1975 al 1977 dalla sopramenzionata legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 2 della legge stessa, possono essere utilizzati per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

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