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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 6

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO COMUNALI - RIFINANZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 22 DICEMBRE 1972, N. 14 E 24 GENNAIO 1975 N. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 27 gennaio 1976

Art. 4
Estensione della fidejussione regionale
A favore dei comuni o loro consorzi che abbiano ottenuto contributi regionali in conto capitale o in annualità costanti trentennali per la realizzazione di asili - nido, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, la regione potrà rilasciare apposita fidejussione a garanzia dei mutui contratti dagli enti medesimi per la copertura della parte di spesa rimasta a loro carico o per la quota parte di annualità di ammortamento che residua a carico degli enti medesimi, qualora gli stessi mutui non siano coperti da analoga fidejussione dello Stato.
Alla concessione della fidejussione provvede la giunta regionale secondo le modalità e con le procedure previste dagli artt. 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.

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