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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 6

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO COMUNALI - RIFINANZIAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 22 DICEMBRE 1972, N. 14 E 24 GENNAIO 1975 N. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 27 gennaio 1976

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Contributi in annualità
Art. 3 - Contributi in capitale
Art. 4 - Estensione della fidejussione regionale
Art. 5 - Copertura finanziaria
Art. 6 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
La regione Emilia - Romagna, con la presente legge si propone i seguenti scopi:
a) di favorire l'attuazione del piano regionale poliennale degli asili - nido comunali;
b) di contribuire al superamento della difficile situazione determinatasi in ordine alla realizzazione degli asili - nido già finanziati con contributi regionali sulla base del piano suddetto, a causa dell' eccezionale aumento dei costi delle opere stesse e delle persistenti difficoltà di accesso al credito da parte dei comuni interessati.
Art. 2
Contributi in annualità
Per la realizzazione degli asili - nido già finanziati dalla regione mediante la concessione di contributi in conto capitale ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 Sito esterno, negli esercizi 1974 e 1975 ed ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, nell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi in annualità costanti trentennali secondo le modalità previste dalla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.
In via eccezionale i predetti contributi potranno essere concessi anche per gli asili - nido finanziati dalla regione negli esercizi precedenti il 1974, qualora gli enti locali interessati si trovino in comprovate difficoltà a fare fronte con mezzi propri alla contrazione dei mutui necessari a coprire la parte di spesa eccedente il contributo regionale già concesso, per la realizzazione o il completamento delle opere stesse.
Entro i limiti dei fondi disponibili, i contributi di cui ai precedenti commi sono concessi dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
I limiti d' impegno autorizzati negli anni dal 1975 al 1977 dalla sopramenzionata legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 2 della legge stessa, possono essere utilizzati per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 3
Contributi in capitale
Per gli interventi di cui alla legge regionale n. 8 del 24 gennaio 1975, è autorizzato per l'esercizio 1975 lo stanziamento aggiuntivo di lire 280.000.000.
Art. 4
Estensione della fidejussione regionale
A favore dei comuni o loro consorzi che abbiano ottenuto contributi regionali in conto capitale o in annualità costanti trentennali per la realizzazione di asili - nido, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, la regione potrà rilasciare apposita fidejussione a garanzia dei mutui contratti dagli enti medesimi per la copertura della parte di spesa rimasta a loro carico o per la quota parte di annualità di ammortamento che residua a carico degli enti medesimi, qualora gli stessi mutui non siano coperti da analoga fidejussione dello Stato.
Alla concessione della fidejussione provvede la giunta regionale secondo le modalità e con le procedure previste dagli artt. 10 e 11 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.
Art. 5
Copertura finanziaria
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, è stabilito per l'anno 1975 un limite d' impegno trentennale di L.280.000.000 che si aggiunge al limite di impegno di L.125.000.000 già stabilito per lo stesso anno dall'art. 2 - lettera c) della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.
La copertura finanziaria della spesa di lire 280.000.000 per l'esercizio finanziario 1975 è assicurata mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio medesimo, secondo l'esatta destinazione attribuita alla stessa somma nella voce n. 1 di cui all'elenco n. 4 annessa al bilancio preventivo per l'esercizio 1975.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi agli esercizi interessati dai limiti d' impegno trentennali, stabiliti con legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14 e con la presente legge, sono così determinate:
L.300.000.000 per l'esercizio 1973;
L.430.000.000 per l'esercizio 1974;
L.835.000.000 per l'esercizio 1975;
L.940.000.000 per l'esercizio 1976;
L.1.065.000.000 per l'esercizio 1977;
L.1.065.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 2002;
L.765.000.000 per l'esercizio 2003;
L.635.000.000 per l'esercizio 2004;
L.230.000.000 per l'esercizio 2005;
L.125.000.000 per l'esercizio 2006.
Alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 4 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede con i fondi annualmente accantonati sul capitolo 65460 istituito per le stesse finalità ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14.
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, è autorizzata l'elevazione nella misura di lire 280.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 65490 " Contributi integrativi per la costruzione di asili - nido già finanziati parzialmente ai sensi di leggi regionali e statali " ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio 1975, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce di cui all'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1975, modificato col 1 provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esericizo medesimo.
Art. 6
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazioni in diminuzione
Cap.75100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.560.000.000
b) Variazioni in aumento:
Cap.65450 " Contributi in conto ammortamento mutui contratti per il finanziamento della costruzione di nuovi asili - nido "
L.280.000.000
Cap.65490 " Contributi integrativi per la costruzione di asili - nido già finanziati parzialmente ai sensi di leggi regionali e statali "
L.280.000.000
Totale in aumento L.560.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 - secondo comma dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1976

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