Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 28 gennaio 1976

Art. 2
L'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, è sostituito dal seguente:
"Art. 8
La giunta regionale con propria deliberazione, provvede annualmente a ripartire nei modi di legge la quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alla copertura delle spese correnti degli enti ospedalieri con riferimento all'ammontare globale stanziato a tale titolo sul bilancio di previsione di ciascun esercizio. In attesa della promulgazione della legge di bilancio, il riparto verrà riferito allo stanziamento risultante dal progetto di legge di bilancio presentato dalla giunta regionale.
Nel caso in cui lo stanziamento definitivamente autorizzato dalla legge di bilancio risultasse diverso da quello deliberato in sede di progetto di legge, la giunta dovrà provvedere entro quindici giorni dall' entrata in vigore della legge di bilancio, al conseguente aggiornamento del riparto. Analogamente ed entro lo stesso termine, la giunta provvederà in caso di modifiche apportate allo stanziamento successivamente all'entrata in vigore del bilancio di previsione, ed in particolare nel caso disciplinato dal penultimo comma dell'art. 1.
L'esecutività del riparto stabilito con riferimento al progetto di legge di bilancio rimarrà comunque sospesa se entro il termine di durata dell'esercizio provvisorio non sarà intervenuta la promulgazione della legge di bilancio.
Il presidente della giunta regionale provvede trimestralmente a determinare la quota da erogare nel periodo a ciascun ente ospedaliero, in relazione al rispettivo fabbisogno di cassa determinato nei modi stabiliti dai commi successivi. La somma delle trimestralità di cui sarà autorizzata la erogazione, non potrà in nessun caso superare l'assegnazione complessiva annua attribuita a ciascun ente ospedaliero con la deliberazione di giunta di cui al I comma del presente articolo e con i successivi aggiornamenti della stessa.
Fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) dell'art. 8/ bis, l'erogazione totale o parziale, delle trimestralità sopraindicate è subordinata alla correntezza della riscossione delle corrispondenti assegnazioni statali sul fondo nazionale di assistenza ospedaliera.
Per il primo trimestre è autorizzata la erogazione di una somma pari al presunto fabbisogno di cassa.
Per i trimestri successivi è autorizzata la erogazione di una somma calcolata sulla base del risultato consuntivo di cassa per il trimestre precedente collegato con la previsione di cassa per il trimestre in corso.
Il conguaglio delle assegnazioni di ciasun anno è effettuato in concomitanza con la erogazione relativa all'ultimo trimestre dell'esercizio.
Gli enti ospedalieri comunicheranno alla regione le previsioni di cassa mediante il modello D allegato alla presente legge. "

Espandi Indice