Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 28 gennaio 1976

Art. 3
Fra l'articolo 8 e l'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, è inserito il seguente:
"Art. 8/bis
Al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa degli enti ospedalieri dell'Emilia - Romagna, limitatamente alle gestioni di competenza a partire dal 1975, la giunta regionale è autorizzata ad assicurare, entro il limite globale della quota spettante alla regione sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera iscritta nel bilancio regionale di ciascun anno, il fabbisogno di cassa degli enti medesimi calcolato nei modi indicati al settimo ed ottavo comma del precedente articolo 8, attraverso il ricorso ai seguenti provvedimenti:
a) concessione, nel corso del primo mese di ogni trimestre, di uno o più acconti per un importo complessivo determinato con riferimento al fabbisogno di cassa del primo mese compreso in ogni trimestre, con imputazione diretta al capitolo di bilancio riportante lo stanziamento per la spesa corrente degli enti ospedalieri, anche in attesa della riscossione della corrispondente assegnazione da parte dello Stato sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
Per le somme così corrisposte, la regione Emilia - Romagna è autorizzata a trattenere a proprio favore, sulla gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, importi corrispondenti alla esatta compensazione della minore entrata derivante alla regione stessa per i mancati interessi attivi sulle proprie giacenze di cassa, ovvvero ad esatta compensazione dei maggiori oneri corrisposti ai propri tesorieri per interessi passivi sulla eventuale esposizione di cassa causata dalle operazioni medesime.
Per la determinazione della compensazione si terrà conto del periodo che va dall'erogazione dell' acconto alla materiale riscossione della corrispondente assegnazione statale sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. La compensazione comporterà un onere a carico della gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed una entrata a favore della gestione generale del bilancio della regione. A tal fine saranno istituiti i corrispondenti capitoli di spesa e di entrata sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975;
b) accensione di aperture di credito da parte degli istituti tesorieri degli enti ospedalieri per conto della regione Emilia - Romagna che assume la figura di obbligato principale nella restituzione dei capitali anticipati e nella corresponsione degli interessi. I fondi resi disponibili sulle sopramenzionate aperture di credito saranno utilizzati, per delega della regione, dai singoli enti ospedalieri.
Le aperture di credito potranno presentare una esposizione finanziaria mensilmente non superiore all'ammontare del fabbisogno di cassa stabilito per ogni mese del trimestre; nell'ambito di ogni trimestre le aperture di credito non potranno comunque superare l'ammontare della trimestralità determinata nei modi indicati dal IV comma del precedente articolo 8.
Alla restituzione del capitale anticipato la regione provvede attraverso i singoli enti ospedalieri vincolando la erogazione delle trimestralità soprarichiamate alla concomitante estinzione della esposizione finanziaria in essere sulle aperture di credito in parola, eccezione fatta per la parte corrispondente agli acconti corrisposti direttamente dalla regione ai sensi della precedente lettera a).
Al pagamento degli interessi passivi provvederanno direttamente gli enti ospedalieri coi fondi che gli stessi si saranno impegnati a stanziare nei rispettivi bilanci.
La eventuale adozione del provvedimento sub a) consentirà l'adozione del provvedimento sub b) solo per le successive due mensilità di ciascun trimestre.
La adozione dei provvedimenti sopradescritti ed i loro termini contrattuali saranno autorizzati annualmente dalla giunta regionale, fatta salva la facoltà della stessa di delegare il presidente della giunta regionale o l'assessore alla sanità per la esecuzione trimestrale dei provvedimenti medesimi contestualmente alla determinazione della assegnazione trimestrale di cui al IV comma del precedente art. 8.
Per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla lettera b) del I comma del presente articolo il presidente della giunta è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende di credito interessate. "

Espandi Indice