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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 28 gennaio 1976

Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
a) nello stato di previsione dell'entrata, categoria 2a, titolo III, è istituito il seguente capitolo sul quale confluiranno le entrate derivanti dalle operazioni di compensazione sulla gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera in caso di applicazione del provvedimento di cui alla lettera a) del precedente articolo 8/ bis:
Cap.06230 " Rimborsi derivanti dalle operazioni di compensazione di cui all'articolo 8/ bis, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni ".
per memoria
b) nello stato di previsione della spesa, rubrica 3a, parte 3a del titolo IV " Contabilità speciali ", è modificata nel modo seguente la descrizione del capitolo 96100:
Cap.96100 " Spese generali per la gestione del fondo, compresi gli oneri per le operazioni di compensazione di cui all'articolo 8/ bis, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni ".

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