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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 28 gennaio 1976

Art. 5
La regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli - ente ospedaliero con sede in Bologna, delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente medesimo riguardanti la sola gestione speciale " Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli ".
L'autorizzazione di cui al I comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione " Officine " dell'ente ospedaliero " Istituti Ortopedici Rizzoli " di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1976, entro il limite massimo di L.4.500.000.000 di anticipazione complessiva di cassa.
La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della Giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito del Ministero della Sanità, dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, nonchè di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.
Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione di giunta, apporta con decreto le variazioni di bilancio necessarie nel caso in cui la regione sia chiamata a far fronte agli obiettivi discendenti dalla prestazione della fidejussione mediante la istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione dell' entrata ed in quello della spesa, ambedue nella parte 1a - partite di giro delle contabilità speciali.

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