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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 28 gennaio 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'ultima voce della elencazione delle destinazioni del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, è sostituita dalla seguente:
"- alle spese per la gestione del fondo stesso, comprese le operazioni compensative di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a) ".
Al penultimo comma dell'art. 1 è aggiunto di seguito:
"- Nel caso in cui la determinazione degli stanziamenti da parte del ministero della sanità intervenga prima della approvazione della legge regionale di bilancio, quest' ultima sostituisce la suddetta deliberazione del consiglio regionale ".
Art. 2
L'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, è sostituito dal seguente:
"Art. 8
La giunta regionale con propria deliberazione, provvede annualmente a ripartire nei modi di legge la quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alla copertura delle spese correnti degli enti ospedalieri con riferimento all'ammontare globale stanziato a tale titolo sul bilancio di previsione di ciascun esercizio. In attesa della promulgazione della legge di bilancio, il riparto verrà riferito allo stanziamento risultante dal progetto di legge di bilancio presentato dalla giunta regionale.
Nel caso in cui lo stanziamento definitivamente autorizzato dalla legge di bilancio risultasse diverso da quello deliberato in sede di progetto di legge, la giunta dovrà provvedere entro quindici giorni dall' entrata in vigore della legge di bilancio, al conseguente aggiornamento del riparto. Analogamente ed entro lo stesso termine, la giunta provvederà in caso di modifiche apportate allo stanziamento successivamente all'entrata in vigore del bilancio di previsione, ed in particolare nel caso disciplinato dal penultimo comma dell'art. 1.
L'esecutività del riparto stabilito con riferimento al progetto di legge di bilancio rimarrà comunque sospesa se entro il termine di durata dell'esercizio provvisorio non sarà intervenuta la promulgazione della legge di bilancio.
Il presidente della giunta regionale provvede trimestralmente a determinare la quota da erogare nel periodo a ciascun ente ospedaliero, in relazione al rispettivo fabbisogno di cassa determinato nei modi stabiliti dai commi successivi. La somma delle trimestralità di cui sarà autorizzata la erogazione, non potrà in nessun caso superare l'assegnazione complessiva annua attribuita a ciascun ente ospedaliero con la deliberazione di giunta di cui al I comma del presente articolo e con i successivi aggiornamenti della stessa.
Fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) dell'art. 8/ bis, l'erogazione totale o parziale, delle trimestralità sopraindicate è subordinata alla correntezza della riscossione delle corrispondenti assegnazioni statali sul fondo nazionale di assistenza ospedaliera.
Per il primo trimestre è autorizzata la erogazione di una somma pari al presunto fabbisogno di cassa.
Per i trimestri successivi è autorizzata la erogazione di una somma calcolata sulla base del risultato consuntivo di cassa per il trimestre precedente collegato con la previsione di cassa per il trimestre in corso.
Il conguaglio delle assegnazioni di ciasun anno è effettuato in concomitanza con la erogazione relativa all'ultimo trimestre dell'esercizio.
Gli enti ospedalieri comunicheranno alla regione le previsioni di cassa mediante il modello D allegato alla presente legge. "
Art. 3
Fra l'articolo 8 e l'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, è inserito il seguente:
"Art. 8/bis
Al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa degli enti ospedalieri dell'Emilia - Romagna, limitatamente alle gestioni di competenza a partire dal 1975, la giunta regionale è autorizzata ad assicurare, entro il limite globale della quota spettante alla regione sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera iscritta nel bilancio regionale di ciascun anno, il fabbisogno di cassa degli enti medesimi calcolato nei modi indicati al settimo ed ottavo comma del precedente articolo 8, attraverso il ricorso ai seguenti provvedimenti:
a) concessione, nel corso del primo mese di ogni trimestre, di uno o più acconti per un importo complessivo determinato con riferimento al fabbisogno di cassa del primo mese compreso in ogni trimestre, con imputazione diretta al capitolo di bilancio riportante lo stanziamento per la spesa corrente degli enti ospedalieri, anche in attesa della riscossione della corrispondente assegnazione da parte dello Stato sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
Per le somme così corrisposte, la regione Emilia - Romagna è autorizzata a trattenere a proprio favore, sulla gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, importi corrispondenti alla esatta compensazione della minore entrata derivante alla regione stessa per i mancati interessi attivi sulle proprie giacenze di cassa, ovvvero ad esatta compensazione dei maggiori oneri corrisposti ai propri tesorieri per interessi passivi sulla eventuale esposizione di cassa causata dalle operazioni medesime.
Per la determinazione della compensazione si terrà conto del periodo che va dall'erogazione dell' acconto alla materiale riscossione della corrispondente assegnazione statale sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera. La compensazione comporterà un onere a carico della gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed una entrata a favore della gestione generale del bilancio della regione. A tal fine saranno istituiti i corrispondenti capitoli di spesa e di entrata sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975;
b) accensione di aperture di credito da parte degli istituti tesorieri degli enti ospedalieri per conto della regione Emilia - Romagna che assume la figura di obbligato principale nella restituzione dei capitali anticipati e nella corresponsione degli interessi. I fondi resi disponibili sulle sopramenzionate aperture di credito saranno utilizzati, per delega della regione, dai singoli enti ospedalieri.
Le aperture di credito potranno presentare una esposizione finanziaria mensilmente non superiore all'ammontare del fabbisogno di cassa stabilito per ogni mese del trimestre; nell'ambito di ogni trimestre le aperture di credito non potranno comunque superare l'ammontare della trimestralità determinata nei modi indicati dal IV comma del precedente articolo 8.
Alla restituzione del capitale anticipato la regione provvede attraverso i singoli enti ospedalieri vincolando la erogazione delle trimestralità soprarichiamate alla concomitante estinzione della esposizione finanziaria in essere sulle aperture di credito in parola, eccezione fatta per la parte corrispondente agli acconti corrisposti direttamente dalla regione ai sensi della precedente lettera a).
Al pagamento degli interessi passivi provvederanno direttamente gli enti ospedalieri coi fondi che gli stessi si saranno impegnati a stanziare nei rispettivi bilanci.
La eventuale adozione del provvedimento sub a) consentirà l'adozione del provvedimento sub b) solo per le successive due mensilità di ciascun trimestre.
La adozione dei provvedimenti sopradescritti ed i loro termini contrattuali saranno autorizzati annualmente dalla giunta regionale, fatta salva la facoltà della stessa di delegare il presidente della giunta regionale o l'assessore alla sanità per la esecuzione trimestrale dei provvedimenti medesimi contestualmente alla determinazione della assegnazione trimestrale di cui al IV comma del precedente art. 8.
Per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla lettera b) del I comma del presente articolo il presidente della giunta è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende di credito interessate. "
Art. 4
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
a) nello stato di previsione dell'entrata, categoria 2a, titolo III, è istituito il seguente capitolo sul quale confluiranno le entrate derivanti dalle operazioni di compensazione sulla gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera in caso di applicazione del provvedimento di cui alla lettera a) del precedente articolo 8/ bis:
Cap.06230 " Rimborsi derivanti dalle operazioni di compensazione di cui all'articolo 8/ bis, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni ".
per memoria
b) nello stato di previsione della spesa, rubrica 3a, parte 3a del titolo IV " Contabilità speciali ", è modificata nel modo seguente la descrizione del capitolo 96100:
Cap.96100 " Spese generali per la gestione del fondo, compresi gli oneri per le operazioni di compensazione di cui all'articolo 8/ bis, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni ".
Art. 5
La regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli - ente ospedaliero con sede in Bologna, delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente medesimo riguardanti la sola gestione speciale " Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli ".
L'autorizzazione di cui al I comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione " Officine " dell'ente ospedaliero " Istituti Ortopedici Rizzoli " di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1976, entro il limite massimo di L.4.500.000.000 di anticipazione complessiva di cassa.
La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della Giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito del Ministero della Sanità, dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, nonchè di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.
Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione di giunta, apporta con decreto le variazioni di bilancio necessarie nel caso in cui la regione sia chiamata a far fronte agli obiettivi discendenti dalla prestazione della fidejussione mediante la istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione dell' entrata ed in quello della spesa, ambedue nella parte 1a - partite di giro delle contabilità speciali.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficile della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 gennaio 1976

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