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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 10
Chiunque intraprendra l'attività di coltivazione di cave o torbiere, oppure prosegua quella in atto all' entrata in vigore della presente legge, senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione, od allorquando l'autorizzazione sia stata revocata, è soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore al milione e non superiore a cinquanta milioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale. Tale sanzione pecuniaria verrà irrogata dal comune, sentita la commissione comprensoriale o su proposta della medesima.
L'inadempiente dovrà, inoltre, provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi escavati. Ove a ciò non ottemperi, provvederà l'amministrazione comunale, addossando le spese al trasgressore.

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