LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8
NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976
Art. 12
La giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 2 della presente legge, provvederà ad esprimere, a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 del DPR 15 gennaio 1972 n. 8
, il parere sui programmi annuali predisposti dagli organi competenti dello Stato relativamente alle escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d' acqua o comunque da terreni demaniali.
