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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 13
I pareri della commissione regionale e di quelli comprensoriali, indicati nella presente legge, sostituiscono i pareri ed ogni altra attribuzione di uffici od organi singoli o collegiali, anche facenti parte di enti di qualsiasi natura, previsti dalle vigenti leggi, salvo le specifiche competenze in materia di polizia per le cave e le miniere prescritte dal DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno.

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