LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8
NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976
Art. 15
Alle spese per il funzionamento della commissione regionale di cui all'art. 2, l'amministrazione regionale provvede per l'esercizio 1975 e successivi con i fondi stanziati sul capitolo 25900 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla regione - di consigli, commissioni e comitati ".