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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 2
E' istituita una commissione consultiva degli organi della regione per le cave e le torbiere con i seguenti compiti, oltre quelli specificatamente indicati in articoli della presente legge:
a) elaborare indicazioni tecniche che servano di guida agli enti a tutela del pubblico interesse sotto il molteplice aspetto sociale, economico, sanitario ed ecologico, per l'individuazione da parte dei comuni delle aree per le attività estrattive, da inserirsi negli strumenti urbanistici con apposita zonizzazione cartografica, e relative norme, afferenti al titolo " Insediamenti produttivi " ed all'articolo " Industrie estrattive ";
b) formulare per l'apertura di nuove cave e la coltivazione di quelle attive, indicazioni nell'interesse anche dei medesimi operatori, onde l'attività estrattiva sia in armonia con le leggi, i regolamenti vigenti nonchè con le indicazioni dettate dalla commissione, in adempimento delle attribuzioni di cui alla precedente lettera a);
c) studiare e proporre agli organi regionali competenti le modalità da seguire per rendere effettivamente operante ed efficace il compito di sorveglianza affidato alle regioni dall'art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 2 Sito esterno;
d) esprimere parere per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 45 del rd 25 luglio 1927, n. 1443.

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