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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 3
La commissione di cui sopra è costituita con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della regione.
Essa è così composta:
a) da un componente della giunta regionale designato dalla stessa, con funzioni di presidente. La giunta può designare un altro suo componente che sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento;
b) da nove esperti nella materia, designati dal consiglio regionale con votazione limitata a cinque nominativi;
c) da sette collaboratori regionali designati dalla giunta regionale, da scegliersi tra quelli in servizio presso gli uffici regionali, tenendo conto delle specifiche attribuzioni degli uffici stessi in riferimento alla materia delle cave e delle torbiere;
d) da tre esperti designati dalla giunta regionale;
e) da un rappresentante designato dai distretti minerari competenti;
f) da tre esperti designati dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni d' Italia;
g) da un esperto designato dall'associazione nazionale " Italia Nostra ";
h) da due esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali della regione;
i) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli della regione.
Allorquando la commissione dovrà trattare gli argomenti indicati agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11, la sua composizione dovrà essere allargata per comprendere:
a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento che lo riguarda;
b) un rappresentante del comprensorio competente per territorio;
c) un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
d) un rappresentante per ciascuno dei seguenti uffici regionali competenti per territorio:
1) ufficio del genio civile;
2) ispettorato ripartimentale delle foreste;
3) ispettorato provinciale o circondariale dell'agricoltura.
Anche tali componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.
Il presidente della commissione potrà far intervenire di volta in volta alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti nei problemi trattati dalla commissione stessa.
La commissione potrà essere riunita per gruppi di lavoro sulla base di provvedimento disposto dal presidente della giunta regionale, anche per l'espressione del parere eventualmente occorrente per i compiti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un collaboratore regionale all'uopo nominato dal presidente della giunta regionale con il decreto di costituzione.

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