LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8
NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976
Art. 4
I piani regolatori generali od i programmi di fabbricazione disciplineranno la materia mediante un " Piano delle attività estrattive " adottato dai comuni sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione a norma dell'art. 2, lettera a).
Per i comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, sia la delimitazione delle aree, sia le relative norme, dovranno risultare da apposito " Piano delle attività estrattive " da adottarsi dal consiglio comunale.
La suindicata disciplina estrattiva, avendo essa natura di variante dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione in vigore presso i comuni, dovrà essere pubblicata ed approvata dai competenti organi seguendo le procedure previste dalle vigenti leggi per i predetti strumenti urbanistici. Anche per le varianti afferenti tali piani si dovranno adottare le medesime procedure.
Per il " Piano delle attività estrattive " indicato nel secondo comma, dovranno essere seguite le procedure prescritte per i piani regolatori generali.
Per quanto concerne l'organo consultivo, dovrà essere sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 2, anzichè dell'organo indicato dalle vigenti norme relative agli strumenti urbanistici.