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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 5
Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i comuni, sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione regionale, provvederanno all'adozione dei " Piani delle attività estrattive " previsti dall'art. 4.
In assenza di tali piani i comuni non potranno rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere, mentre potranno autorizzare a norma del successivo art. 9 la prosecuzione delle attività in atto solamente per un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

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