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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 8

NORME PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 28 gennaio 1976

Art. 6
Per un periodo transitorio dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'entrata in vigore di eventuali norme regionali che disciplinino diversamente la materia in relazione a specifiche norme contenute in legge - cornice statale, le estrazioni da cave e torbiere sono assoggettate ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, sentito il parere di una commissione comprensoriale per le cave e le torbiere, costituita presso ciascun comprensorio è così composta:
a) dal presidente del comitato comprensoriale o da suo suo delegato;
b) da un architetto, ingegnere o geologo dell'ufficio di piano comprensoriale, designato dall'ufficio di presidenza del comitato comprensoriale;
c) da sette esperti nella materia, designati dal comitato comprensoriale con voto limitato a quattro;
d) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
e) da un rappresentante dell'ispettorato agrario provinciale o circondariale;
f) da un rappresentante dell'ufficio regionale del genio civile;
g) da un rappresentante del comune interessato;
h) da un rappresentante del consorzio per i servizi sanitari e sociali direttamente interessato;
i) da due esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali industriali del comprensorio;
l) da quattro rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori agricoli del comprensorio.
La determinazione del comune deve essere notificata all'interessato non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione.
La predetta commissione è costituita con decreto del presidente del comitato comprensoriale, comunicato alla regione e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
Con l'effettivo inizio delle funzioni dei comitati comprensoriali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, la commissione di cui sopra esprimerà parere non vincolante anche sui " Piani delle attività estrattive " o loro varianti adottati dai comuni ai sensi del precednte art. 4.
In mancanza della commissione comprensoriale, i pareri previsti in articoli della presente legge verranno espressi dalla commissione regionale di cui all'art. 2.

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